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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16794/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Non è stata modificata la sentenza di patteggiamento impugnata, che resta ferma nei suoi effetti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. resa dal Tribunale di Nola. L'imputato era stato definito con pena concordata per i reati di detenzione di armi comuni da sparo e di proiettili, ricettazione di una pistola e ricettazione di un'autovettura, con condanna a anni due, mesi otto di reclusione ed euro 1.600 di multa. Il ricorso lamentava l'assenza di motivazione esauriente sul calcolo della pena, e in particolare sul modo in cui si era pervenuti alla determinazione della pena base poi ridotta per effetto del rito. La Corte rileva però che, dopo la riforma del 2017, contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla motivazione del calcolo della pena non rientra tra i motivi consentiti. Inoltre, il giudice di merito aveva ratificato l'accordo tra le parti, senza includere la concessione delle attenuanti generiche, aveva escluso motivatamente le condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e aveva illustrato il criterio di determinazione della pena finale prima della riduzione per il rito.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti

    La sentenza impugnata è una sentenza di patteggiamento; il controllo di legittimità resta circoscritto ai motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; sono inammissibili doglianze diverse, come quelle sulla motivazione del calcolo della pena.

  • art. 62-bis c.p.

    circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.

    Nel caso concreto non risultava che la concessione delle attenuanti generiche fosse compresa nell'accordo tra le parti.

  • art. 129 c.p.p.

    presupposti ... per il proscioglimento

    Il giudice del patteggiamento deve verificare l'eventuale ricorrenza di cause di proscioglimento immediato; nella specie la Corte rileva che tale verifica è stata compiuta con motivazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    senza formalità di procedura

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza ulteriore formalità, quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di patteggiamento, i motivi di ricorso sono tassativi e non possono estendersi a censure sulla sola adeguatezza o completezza della motivazione del calcolo della pena.
  • La doglianza relativa alla quantificazione della pena è inammissibile se non si traduce in una deduzione di illegalità della pena, di errore nella qualificazione giuridica del fatto, di difetto di correlazione tra richiesta e sentenza o di vizio attinente alla volontà dell'imputato.
  • La sentenza di applicazione della pena è legittima quando il giudice ratifica l'accordo tra le parti, verifica l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e dà conto del percorso di determinazione della pena finale.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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