Cassazione Penale, Sentenza n. 45321/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ceccio impugnava la sentenza d'appello che lo aveva confermato condannato per più reati (tra cui associazione a delinquere, appropriazione indebita, tentata ...). I motivi principali: 1) vizio di motivazione per manifesta illogicità e mancata risposta alle censure in punto di delitto associativo e al ruolo verticistico a lui attribuito; 2) carenza di motivazione circa i reati indicati ai capi (derubricazione invocata da riciclaggio a ricettazione); 3) censure sul trattamento sanzionatorio (sussistenza della recidiva, diniego delle attenuanti generiche, entità della pena e aumento per continuazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che si trattasse di una "doppia conforme" e che la Corte d'appello avesse esaminato le censure con criteri omogenei a quelli del primo giudice, richiamando e integrando la motivazione del Tribunale. La motivazione è stata ritenuta adeguata e non macroscopicamente viziata: l'esistenza dell'associazione a delinquere è stata ritenuta provata da intercettazioni, documenti, servizi di osservazione e reiterazione dei reati; il ruolo direttivo di Ceccio è desumibile dalle direttive emerse nelle intercettazioni e dagli accertamenti sul suo computer; le censure relative a derubricazione del riciclaggio, alla recidiva, al diniego delle attenuanti e all'aumento per continuazione sono state giudicate infondate. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 comma 8 (convertito nella L. 18/12/2020 n.176) e modifiche successive
La norma è richiamata per spiegare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi delle disposizioni emergenziali e delle successive modifiche di vigenza; non incide sulla valutazione di merito ma sul rito del dibattimento in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Consente il controllo di legittimità sulla motivazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato in cassazione, richiedendo vizi di motivazione di macroscopica evidenza per l'accoglimento del motivo.
Norma sull'associazione a delinquere: la Corte afferma che la sussistenza del reato associativo può essere desunta anche dalla reiterazione e dalle modalità esecutive dei reati commessi nell'ambito di un programma criminoso, senza bisogno di una struttura complessa.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e possibili sanzioni in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o irrituale; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente al pagamento di €3.000,00.
Massime di principio
- La 'doppia conforme' (concordanza motivazionale tra primo e secondo grado) rende più difficile il successo del ricorso per cassazione: se l'appello si limita ad argomentazioni già affrontate, la Cassazione tende a ritenere adeguata la motivazione complessiva
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato: devono emergere vizi macroscopici (manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficienza) percepibili ictu oculi per ottenere la cassazione
- In tema di associazione a delinquere, la prova può essere desunta dalla molteplicità, dalla reiterazione e dalle modalità dei reati commessi nell'ambito di un programma criminoso, anche in assenza di una struttura complessa
- La richiesta di derubricazione (es. da riciclaggio a ricettazione) richiede contestazioni specifiche e puntuali e, se generiche, difficilmente porterà a riforma in sede di legittimità
- Sul tema della recidiva, delle attenuanti e della quantificazione della pena la cassazione valuta l'adeguatezza della motivazione di merito: se questa è circostanziata e coerente, il sindacato è restrittivo
- Ricorsi generici e privi di specificità sui punti decisivi comportano elevata probabilità di inammissibilità e possono determinare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.)
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