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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8091/2025 del 27/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata contiene errori formali e sostanziali: le generalità dell'imputato indicate in appello non corrispondono a quelle del reale appellante (diversa data di nascita e diverso nome indicato), la sentenza di primo grado richiamata in appello è diversa per data e numero rispetto a quella effettivamente impugnata, e la descrizione delle condotte e l'imputazione risultano difformi rispetto al provvedimento di primo grado; deduce violazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte d'Appello ha in realtà confermato una pronuncia che riguardava altro soggetto. Con motivo subordinato chiede, in relazione agli artt. 648 comma 2 e 474 c.p., l'espletamento di una perizia sulla contraffazione e deduce che dalla confessione discenderebbe l'incompatibilità con il reato di ricettazione, nonché che si potrebbe trattare di "falso grossolano".

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (violazione dell'art. 546 c.p.p. e vizio di motivazione) rilevando la difformità delle generalità, della sentenza di primo grado richiamata, dei reati e dei motivi di appello rispetto agli atti relativi al ricorrente; perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito e non esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 546 cod. proc. pen.

    La norma impone che la sentenza impugnata debba essere congruamente riferita all'appellante e ai motivi di appello; la Cassazione ha ritenuto che la difformità fra i dati identificativi, la sentenza di primo grado richiamata e le imputazioni configuri violazione di tale articolo e giustifichi l'annullamento della sentenza impugnata.

  • art. 648 comma 2 cod. pen.

    art. 648 comma 2 cod. pen.

    Norma che punisce la ricettazione di beni contraffatti; nel provvedimento impugnato l'imputazione era stata riqualificata in relazione a questa fattispecie, ma la Cassazione non ha deciso nel merito avendo annullato la sentenza per vizi formali.

  • art. 474 cod. pen.

    Riguarda il delitto di falsificazione/alterazione dei mezzi di pagamento o strumenti simili; viene citata come parte dell'imputazione contestata al ricorrente, ma la Corte di Cassazione non è entrata nella valutazione sostanziale dei reati a causa dell'annullamento per vizi procedurali.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale/concorrente)

    Riferimento alla disciplina della continuazione o alla concorso di reati; citato nell'elencazione delle imputazioni confermate in appello, ma non oggetto di approfondimento dalla Cassazione dato l'annullamento per errori identificativi e di motivazione.

Massime di principio

  • Verificare sempre che le generalità dell'imputato e gli estremi della sentenza di primo grado richiamati in un provvedimento d'appello coincidano esattamente con quelli del ricorrente: discrepanze materiali sono vizio grave e possono portare all'annullamento.
  • Se la sentenza di appello riporta imputazioni o descrizioni di fatti difformi rispetto alla sentenza di primo grado effettivamente impugnata, ciò configura un vizio procedurale (art. 546 c.p.p.) che giustifica la cassazione e il rinvio per nuovo giudizio.
  • Errori formali rilevanti (nome, data di nascita, numero/data del provvedimento impugnato) possono rendere la sentenza 'abnorme' e determinare l'annullamento anche senza entrare nel merito delle questioni di fatto o di prova.
  • Quando si ritiene necessaria una consulenza tecnica (es. per accertare natura e modalità della contraffazione) va tempestivamente chiesta nei gradi di giudizio opportuni: tuttavia, i profili probatori non risolvono vizi identitari del provvedimento impugnato.
  • La Cassazione interviene prioritariamente sui profili di legittimità e regolarità procedurale; se trova vizi sostanziali nella corrispondenza tra atti e parti, può annullare e rinviare senza decidere sui punti di diritto o di fatto sollevati subsidiariamente.
  • In casi simili il rimedio pratico è la richiesta di annullamento per violazione dell'art. 546 c.p.p. e la richiesta di rinvio ad altra sezione per evitare pregiudizi da giudizi viziati da errori formali.

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