Cassazione Penale, Sentenza n. 20370/2024 del 23/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricusazione del collegio che aveva disposto la riunione di due procedimenti (uno in primo grado con rito abbreviato a carico del ricorrente, l'altro con rito ordinario a carico di Fabietti e altri), sostenendo l'illogicità della motivazione dell'ordinanza che aveva richiamato un precedente non pertinente, la violazione degli artt. 111 comma 2 Cost. e 192 c.p.p. per inosservanza del principio di decisione separata quando i riti sono diversi, e sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. nella parte in cui non consentirebbe la ricusazione del giudice che abbia preso conoscenza di atti relativi a procedimento connesso svolto con rito diverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva escluso l'incompatibilità del collegio, perché il provvedimento di riunione non costituisce valutazione anticipata del merito né esercizio di funzione pregiudicante ai sensi dell'art. 37 lett. b) c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale che individuano la funzione pregiudicante nella decisione di merito sulla responsabilità penale. Ha inoltre precisato che la riunione, se non abnormemente motivata con valutazioni sulle accuse, è un atto organizzativo privo di efficacia anticipatoria sul convincimento giudiziale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La Corte interpreta la lett. b) dell'art. 37 come richiedente una 'funzione pregiudicante' consistente in una valutazione di merito inerente la responsabilità penale; un provvedimento di riunione che non anticipa il giudizio di merito non legittima la ricusazione.
art. 111, comma 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente come principio generale; la Corte ha ritenuto la questione infondata perché il presupposto di illegittimità (anticipazione del giudizio di merito) non sussisteva.
Invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione; la Corte ha ritenuto invece che la decisione impugnata avesse motivazione conforme, spiegando che la riunione non implicava valutazioni di merito.
artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Norme sostanziali relative ai reati di stupefacenti per i quali il ricorrente è imputato; citate per inquadrare il procedimento ma non rilevanti ai fini della decisione sulla ricusazione.
Applicato per disporre la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria del ricorrente, essendo il ricorso dichiarato inammissibile senza che ricorresse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sentenza Corte Cost. n. 283/2000
Richiamata per definire il concetto di 'funzione pregiudicante' che legittima la ricusazione: deve trattarsi di una valutazione di merito collegata alla decisione finale sulla responsabilità penale.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.5 n.43446/2004; Sez.2 n.19648/2007)
Citata a sostegno del principio secondo cui la disposizione di riunione di procedimenti è atto preliminare organizzativo e non, di per sé, valutazione anticipata del merito; la ricusazione è fondata solo se la motivazione della riunione fosse abnorme e contenesse valutazioni sul fondamento dell'accusa.
Massime di principio
- La mera ordinanza di riunione di procedimenti non costituisce di per sé motivo di ricusazione: è atto organizzativo salvo che la motivazione contenga valutazioni anticipate sul merito.
- Per ottenere la ricusazione ai sensi dell'art. 37 lett. b) c.p.p. è necessario dimostrare che il giudice abbia espresso o assunto valutazioni collegate alla decisione finale sulla responsabilità penale, non semplici atti incidentali o organizzativi.
- La differenza di riti (es. rito abbreviato vs rito ordinario) tra procedimenti riuniti non determina automaticamente incompatibilità del collegio; occorre provare che la riunione abbia comportato un'anticipazione del convincimento giudiziale.
- Le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p. sono difficili da far valere se manca prova di un concreto pregiudizio derivante da valutazioni di merito del giudice.
- Se un ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per mancanza di fondamento, può conseguire condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova di assenza di colpa.
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