Cassazione Penale, Sentenza n. 43643/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale. Il ricorrente denunciava che il Tribunale aveva deciso senza attendere la relazione socio-familiare dell'UEPE (mancata trasmissione e richiesta di differimento dell'udienza), con violazione del diritto di difesa e nullità processuale (ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.) e violazione dell'art. 678, comma 2, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha motivato che il Tribunale di sorveglianza poteva legittimamente decidere senza acquisire la relazione UEPE quando le risultanze documentali (numerose comunicazioni di notizia di reato riferite al periodo 2010-2023, alcune posteriori alla domanda) erano già di per sé indicative di una personalità incline alla devianza e della pericolosità del richiedente, rendendo superflua l'acquisizione della relazione. Pertanto non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa né vizio di motivazione o violazione dell'art. 678, comma 2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 678, comma 2, cod. proc. pen.
Secondo la Corte il Tribunale non è obbligato ad acquisire la relazione UEPE se le risultanze documentali sono già così evidenti da attestare l'inidoneità della misura alternativa; l'acquisizione è superflua quando l'osservazione non riguardi un periodo consistente e la documentazione dimostri l'inidoneità della misura
Articolo che definisce il reato di truffa; la condanna per tale reato è stata richiamata per delineare il profilo negativo della personalità del ricorrente
Articolo relativo a specifiche fattispecie di reato richiamate nella sentenza come parte della vicenda penale che ha contribuito alla valutazione sfavorevole della personalità del condannato
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per denunciare una presunta nullità per violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'omessa acquisizione della relazione non abbia determinato la nullità denunciata
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Ulteriore norma processuale invocata dal ricorrente per dedurre nullità; la Corte ha escluso che le condizioni di nullità siano ricorrenti nel caso esaminato
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza può decidere sull'affidamento in prova senza attendere la relazione UEPE quando le risultanze documentali già acquisite sono chiaramente indicative dell'inidoneità della misura e della pericolosità del richiedente
- La mancata acquisizione della relazione UEPE non determina automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa se la decisione è ben motivata e le prove documentali esistenti sono tali da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento
- Segnalazioni o comunicazioni di notizia di reato successive alla domanda di misura alternativa assumono particolare rilievo e possono assorbire effetti positivi che la relazione sociale avrebbe potuto evidenziare
- Se la situazione documentale non è univoca o presenta elementi favorevoli al richiedente, il Tribunale dovrebbe acquisire la relazione UEPE o disporre un differimento per consentire l'integrazione probatoria
- Per tutelare efficacemente il diritto di difesa il difensore dovrebbe formalizzare e documentare la richiesta di differimento e l'assenza della relazione, dimostrando la potenziale rilevanza della stessa sul giudizio di ammissibilità
- La giurisprudenza di legittimità consente flessibilità procedurale per decisioni più rapide quando la valutazione delle risultanze è già esauriente; tuttavia ogni deroga all'acquisizione di atti istruttori va adeguatamente motivata dal Tribunale
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