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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06097/2026 del 13/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Enna, lo ha dichiarato colpevole di ricettazione (in concorso) con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p., condannandolo a 6 mesi di reclusione e €600 di multa. In cassazione vengono articolati tre motivi principali: (1) violazione dell'art. 589 c.p.p. per non avere la Corte territoriale dichiarato l'inammissibilità dell'appello per una surreale rinuncia dell'ufficio (secondo il ricorrente desumibile dalle conclusioni della Procura Generale); (2) vizio di rinnovazione istruttoria e motivazione illogica: la Corte d'appello avrebbe riformato l'assoluzione senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale (non avendo esaminato il teste Canzonieri) e avrebbe poi apoditticamente ritenuto che la scheda telefonica fosse riconducibile al ricorrente; (3) omissione di motivazione sulla richiesta subordinata di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 c.p. e sulla declaratoria di prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo sulla rinuncia dell'impugnazione: la rinuncia da parte del pubblico ministero è un atto formale che deve essere manifestato espressamente e nei modi previsti dall'art. 589 c.p.p., e le conclusioni della Procura Generale per la verifica dei requisiti di ammissibilità non costituiscono rinuncia. Sul secondo motivo ha osservato che la rinnovazione dell'istruttoria in appello è imposta dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. soltanto quando l'appello concerne una sentenza di proscioglimento per questioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa; nella fattispecie la Corte d'appello ha riformato l'assoluzione non per diversa valutazione di mera prova dichiarativa ma per un diverso ragionamento inferenziale sui fatti (con motivazione puntuale e non apodittica), dunque non era necessario rinnovare l'istruttoria. Il terzo motivo è stato ritenuto assorbito e generico; inoltre la prescrizione non era maturata (termine decorrente al 01/10/2030, con applicazione delle regole di sospensione di cui all'art. 159 c.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.p.

    La rinuncia all'impugnazione da parte del pubblico ministero è atto formale che richiede dichiarazione espressa e seguire le forme e i termini stabiliti; non può desumersi da mere conclusioni sostanziali del Procuratore Generale

  • art. 603, comma 3‑bis c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è imposta solo quando l'appello avverso la sentenza di proscioglimento concerne la valutazione della prova dichiarativa; se la riforma si basa su diverso ragionamento inferenziale non opera l'obbligo della rinnovazione

  • art. 606, comma 1 c.p.p.

    Indica le ipotesi di motivazione del ricorso per cassazione (vizi di legge e/o motivazione) rispetto alle quali il ricorso è esaminato; la Corte ha valutato i motivi alla luce di queste lettere

  • art. 648, comma 4 c.p.

    Norma che disciplina l'attenuante applicata dalla Corte d'appello nel giudizio di condanna per ricettazione

  • art. 712 c.p.

    Riferito alla diversa fattispecie (riqualificazione): la richiesta di riqualificazione deve essere considerata e motivata; in cassazione il motivo che lamentava omissione è stato ritenuto generico e assorbito

  • art. 192, 533, 546 c.p.p. e art. 125 c.p.p.

    Norme processuali citate come riferimenti alle modalità dell'istruttoria, delle motivazioni e della riqualificazione fondata sulle istanze delle parti; la Corte ha ritenuto che non vi fossero omissioni decisive

  • art. 159 c.p.

    Regole sulla sospensione del corso della prescrizione: la Corte ha applicato la disciplina introdotta dalla legge n.103/2017, come integrata, stabilendo che il reato (29/09/2018) non era prescritto alla data della sentenza

  • art. 603 modificato dall'art. 34, comma 1, lett. i) n.1 d.lgs. n.150/2022

    La modifica normativa ha ristretto i casi in cui è obbligatoria la rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte di cassazione applica la regola vigente al momento del giudizio (principio tempus regit actum)

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 e legge 27 novembre 2021, n. 134

    Richiamate in connessione alla disciplina sulla sospensione della prescrizione per i reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 - 31 dicembre 2019; la Corte ne ha tratto conseguenze sul calcolo del termine di prescrizione

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero è atto formale: deve risultare espressa e conforme alle forme dell'art. 589 c.p.p.; osservazioni o conclusioni favorevoli alla conferma della sentenza non equivalgono a rinuncia.
  • In appello l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale (esame di testi) sussiste solo se il gravame riguarda la valutazione della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3‑bis c.p.p.; se la riforma è basata su diverso ragionamento inferenziale, la Corte può decidere senza rinnovare l'istruttoria.
  • La Corte d'appello può riformare un'assoluzione sostituendo la propria inferenza logica a quella del primo giudice, purché fornisca motivazione critica e non apodittica che confuti le ragioni dell'assoluzione; la semplice diversa valutazione, adeguatamente motivata, è legittima.
  • I motivi di cassazione devono confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione impugnata: censure generiche o non svolte nel dettaglio sono destinate a fallire per inammissibilità o infondatezza.
  • La prescrizione va calcolata secondo le regole ordinarie integrate dalle disposizioni sulla sospensione (art. 159 c.p.) e dalle modifiche normative precedenti; per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 possono applicarsi regole transitorie che posticipano la maturazione del termine.
  • La richiesta di riqualificazione (es. art. 712 c.p.) deve essere oggetto di specifica decisione motivata da parte del giudice di merito; in cassazione l'omissione in tal senso può essere censurata ma la censura deve essere formulata in modo specifico e dimostrabile.

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