Cassazione Penale, Sentenza n. 19273/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto incidente di esecuzione ai sensi degli artt. 666 e 667 c.p.p. per ottenere che fosse dichiarata inefficace o inesistente il titolo esecutivo sottostante, contestando la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con ordinanza del Tribunale di Roma del 7 maggio 2021. La revoca era stata motivata dal cumulo di una precedente condanna che avrebbe fatto superare i limiti di cui all'art. 163 c.p. Il ricorrente deduceva vizi procedurali (provvedimento adottato "de plano" senza acquisire il parere del pubblico ministero), nullità dell'ordinanza di inammissibilità del giudice dell'esecuzione e la possibilità di sindacare l'illegittimità del titolo esecutivo anche se la revoca non era stata impugnata, oltre a sostenere che, al momento della revoca, il reato era già estinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza di revoca, emessa in forma di provvedimento definitivo e non impugnata, sia divenuta irrevocabile salvo la riproposizione basata su elementi nuovi; il giudice dell'esecuzione ha correttamente dichiarato inammissibile l'incidente come riproposizione della questione. Quanto all'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero, la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui tale omissione configura una nullità a regime intermedio (art. 78 c.p.p., lett. b) deducibile solo dalla parte pubblica). Pertanto il ricorso è stato respinto; il condannato è stato condannato alle spese di giudizio e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di Euro 3.000,00.
Norme richiamate
Regola il procedimento per le istanze nel giudizio di esecuzione; in particolare il comma 2 prevede la trattazione in forma "de plano" con contraddittorio cartolare mediante acquisizione delle conclusioni del pubblico ministero. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle formalità previste e ha usato tale norma per dichiarare l'inammissibilità della riproposizione.
Norma collegata al procedimento di esecuzione (richiamata come parte del rito dell'incidente), pertinente ai limiti e alla disciplina dell'istanza esecutiva; citata come riferimento procedurale.
Norma sul contraddittorio e modalità di formazione degli atti processuali; evocata a corredo delle questioni procedurali dedotte dal ricorrente.
Rilevante per le comunicazioni e le formalità procedurali nel processo penale; richiamata nel complesso delle censure procedurali.
Attiene alle formalità di partecipazione e notificazione nel processo; citato tra le norme processuali richiamate dal ricorrente.
Disciplina i mezzi di impugnazione in materia di esecuzione; richiamata in relazione ai poteri di contestazione del titolo esecutivo e agli strumenti disponibili all'esecutato.
Stabilisce i limiti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena (cumulo di pene). Nel caso la revoca era fondata sul superamento dei limiti per effetto di una precedente condanna cumulata.
Norma del codice penale rilevante al regime della sospensione condizionale; richiamata tra le disposizioni sostanziali dedotte dal ricorrente.
Disciplina condizioni e presupposti della sospensione condizionale della pena; evocata nella critica alla revoca del beneficio.
Riguarda gli effetti dell'estinzione del reato; richiamata dal ricorrente nell'argomento secondo cui il reato si sarebbe estinto al momento del riconoscimento della sospensione.
art. 78, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Stabilisce la classificazione delle nullità; la Corte ha affermato che l'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero integra una nullità a regime intermedio deducibile solo dalla parte pubblica.
Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte lo ha applicato per caricare le spese al ricorrente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla valutazione sulla colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistere colpa tale da escludere la misura equitativa disposta.
Massime di principio
- Un provvedimento emesso in forma di ordinanza che decide una situazione giuridica definitiva e soggetta a impugnazione diventa, se non impugnato, irrevocabile e non può essere sindacato con successo tramite riproposizioni delle stesse doglianze a meno che non emergano elementi nuovi.
- L'omessa acquisizione del parere del pubblico ministero ai sensi di art. 666 c.p.p. configura una nullità a regime intermedio (art. 78 c.p.p., lett. b) deducibile in via principale solo dalla parte pubblica; la parte privata in genere non può farne valere l'invalidità.
- Nel giudizio di esecuzione il sindacato sull'efficacia del titolo esecutivo è possibile, ma la parte che intende contestare un provvedimento favorevole alla pubblica accusa deve agire nei modi e nei termini propri (es. impugnazione del provvedimento) o fornire elementi realmente nuovi per ottenere la riapertura della decisione.
- Se si vuole contestare la revoca della sospensione condizionale della pena è strategico proporre tempestivamente i rimedi processuali contro l'ordinanza di revoca stessa; agire soltanto mediante incidente di esecuzione può risultare inammissibile se la questione è essa stessa già definita e impugnabile.
- Quando si deducono vizi procedurali che hanno riguardato l'intervento del pubblico ministero, è necessario valutare chi ha l'interesse processuale a far valere la nullità: alcune nullità sono rilevabili solo dalla pubblica accusa.
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