Cassazione Penale, Sentenza n. 37404/2023 del 13/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva assolto Di Cara dall'imputazione di diffamazione aggravata (art. 595, comma 3, cod. pen.). Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione di legge e errata applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 cod. pen.) e degli artt. 51 e 595 c.3, nonché mancato rispetto dei criteri di valutazione della prova (art. 192 cod. proc. pen.) e dell'obbligo di motivazione (art. 125 cod. proc. pen.), lamentando valutazione superficiale delle risultanze probatorie e errata ricostruzione del contesto (temporalità e natura politica degli articoli); (2) vizio di motivazione per contraddittorietà e manifest illogicità nella valutazione della scriminante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato un errore di diritto nella motivazione circa l'elemento soggettivo connesso alla scriminante, ma lo ha ritenuto privo di incidenza sul dispositivo e lo ha rettificato ex art. 619 c.1 cod. proc. pen. La Corte ha confermato i principi di giurisprudenza sulla portata del diritto di critica (possibilità di toni aspri entro limiti di pertinenza, proporzionalità e supporto fattuale) e ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito sufficienti riscontri probatori (deposizioni di Bartolone e Cacopardo) per ricondurre le espressioni dell'imputato al contesto di una contrapposizione politica. Ha inoltre osservato che le frasi contestate (es. ex Don Camillo, pretino) non possono considerarsi inutilmente umilianti e gravemente infamanti. La pronuncia ha ricordato il limite del sindacato di legittimità sulle motivazioni di merito: solo vizi macroscopicamente evidenti giustificano annullamento per travisamento della prova. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 595, comma 3, cod. pen. (diffamazione aggravata)
Norma contestata come capo di imputazione: la Corte ha valutato se le espressioni contestate integrassero la diffamazione aggravata ma le ha ritenute giustificabili nel contesto critico e non gravemente lesive della reputazione.
art. 51 cod. pen. (scriminante dell'esercizio del diritto di critica)
Applicata come scriminante: la Corte ha richiamato che il diritto di critica ammette toni aspri purché pertinenti, proporzionati e sorretti da un riscontro fattuale o da una ragionevole convinzione della veridicità.
art. 192 cod. proc. pen. (criteri di valutazione della prova)
Richiamato dalla difesa per censurare la valutazione delle prove; la Corte di cassazione ha però ritenuto che la valutazione di merito fosse logicamente motivata e che eventuali omissioni non assumevano carattere decisivo per travisamento della prova.
art. 125 cod. proc. pen. (obbligo di motivazione)
Richiamato come parametro di giudizio sulla completezza della motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello conforme e priva di vizi di macroscopica evidenza.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Norma invocata per postulare la violazione di legge; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
art. 619, comma 1, cod. proc. pen. (rettificazione dell'errore di diritto)
Utilizzato per rettificare un errore di diritto nella motivazione della Corte d'appello che tuttavia non ha inciso sul dispositivo della sentenza di assoluzione.
art. 530, comma 3, cod. proc. pen. (assoluzione per dubbio)
Richiamato per spiegare che l'assoluzione può fondarsi anche sul dubbio ragionevole, e la Corte ha valorizzato tale possibilità in relazione alla scriminante e alla valutazione dei fatti.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e ammende per ricorso infondato)
Applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende, atteso il carattere evidente di inammissibilità del ricorso.
art. 573, comma 1-bis cod. proc. pen. (menzione di immediata applicabilità)
Norma richiamata in relazione a una questione di immediata applicabilità che le parti e il P.G. avevano chiesto fosse rimessa alle Sezioni Unite; la Corte ha preso atto della richiesta ma ha comunque deciso il ricorso come inammissibile.
Citata in riferimento alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale e alla questione sull'applicabilità di talune norme processuali emergenti dalla normativa d'urgenza.
art. 2 Cost. (principi costituzionali)
Richiamato nei principi di bilanciamento fra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dei diritti inviolabili della persona; la Corte conferma che la libertà di critica ha limiti dati dalla tutela dei diritti altrui.
Massime di principio
- La libertà di critica politica è protetta anche se espressa con toni aspri, purché le espressioni siano pertinenti al tema, proporzionate e funzionali alla costruzione del giudizio critico; non è automaticamente diffamazione il linguaggio duro se contestualizzato.
- Per applicare la scriminante del diritto di critica occorre, quando la critica poggia su fatti storici, un 'sufficiente riscontro fattuale' o una ragionevole convinzione della veridicità dei fatti posti a fondamento della critica.
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione di merito è limitato: la Cassazione interviene solo per vizi di motivazione macroscopicamente evidenti o travisamento decisivo della prova; le contestazioni meramente alternative o di apprezzamento del merito sono inammissibili.
- L'assoluzione può essere pronunciata anche per il dubbio (art. 530 c.3 cod. proc. pen.), e una valutazione che esprima dubbi sulla sussistenza della scriminante può comunque fondare l'assoluzione.
- Le parti che promuovono ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere condannate alle spese e a sanzioni (art. 616 cod. proc. pen.), come deterrente alla proposizione di gravami temerari.
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