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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05786/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da un avviso di addebito emesso per contributi e sanzioni civili dovuti alla Gestione separata INPS, in relazione all’iscrizione d’ufficio per l’anno 2009. Il professionista aveva proposto opposizione e i giudici di merito l’avevano accolta ritenendo maturata la prescrizione quinquennale: secondo la Corte d’appello, il dies a quo andava fissato al 16.6.2010, senza applicare lo slittamento al 6.7.2010 previsto dal d.P.C.m. 10.6.2010, perché il soggetto era ritenuto rientrante nel regime contabile agevolato e semplificato dei c.d. contribuenti minimi. L’INPS ha ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione degli artt. 2935 c.c., 2, commi 26-31, l. n. 335/1995, 18 d.lgs. n. 241/1997, 17 d.P.R. n. 435/2001 e d.P.C.m. 10.6.2010, sostenendo che il differimento del termine di pagamento e quindi della decorrenza della prescrizione dovesse comunque applicarsi anche ai contribuenti minimi, con conseguente decorrenza dal 6.7.2010. Il controricorrente ha contestato anche la legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, prospettando una subdelega vietata.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso sia l’inammissibilità per difetto di esposizione dei fatti sia quella per asserita mancata censura di una ratio decidendi autonoma, osservando che la decisione di merito ruotava sulla sola questione di diritto della non applicabilità del d.P.C.m. 10.6.2010 ai contribuenti minimi. Nel merito, ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui, per i contributi dovuti alla Gestione separata per l’anno 2009, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento, applicandosi il differimento al 6.7.2010 previsto dal d.P.C.m. 10.6.2010 anche ai contribuenti attratti nel regime dei minimi, perché il differimento riguarda tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Ha inoltre reputato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, escludendo che vi sia stata una subdelega vietata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione va individuata dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, tenendo conto del differimento normativamente previsto.

  • art. 2, commi 26-31, l. n. 335/1995

    Costituisce la base normativa dell’obbligo contributivo alla Gestione separata oggetto della controversia.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    È richiamato come parte della disciplina che consente la regolazione dei termini di versamento mediante il sistema previsto dal legislatore delegato.

  • art. 17 d.P.R. n. 435/2001

    È richiamato nel quadro della disciplina dei termini di versamento e del loro coordinamento con il differimento previsto dal d.P.C.m.

  • d.P.C.m. 10 giugno 2010

    Il differimento del termine di pagamento al 6.7.2010 si applica anche ai contribuenti minimi che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    La Corte esclude che la previsione integri una subdelega illegittima; la disposizione consente la modifica dei termini tramite d.P.C.m. entro il perimetro tracciato dal legislatore delegato.

  • art. 3, comma 134, l. n. 662/1996

    È indicata come la legge delega attuata dal d.lgs. n. 241/1997.

  • art. 76 Cost.

    La censura di illegittimità costituzionale è ritenuta manifestamente infondata, perché non vi è stata violazione della legge delega.

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento, e tale scadenza deve essere determinata tenendo conto dei differimenti previsti dalla normativa applicabile.
  • Il differimento del termine di versamento stabilito dal d.P.C.m. 10.6.2010 per i contributi relativi all’anno 2009 si applica anche ai contribuenti rientranti nel regime dei minimi, se l’attività svolta rientra tra quelle per cui sono stati elaborati gli studi di settore.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, non vi è difetto di specificità quando il ricorso consente di individuare l’oggetto della domanda originaria, l’esito dei gradi di merito e la questione di diritto devoluta.
  • Non costituisce autonoma ratio decidendi un rilievo della sentenza di merito che si limiti a qualificare in modo descrittivo la posizione processuale di una parte, quando la decisione poggia invece su una diversa questione di diritto.
  • La previsione legislativa che abilita un d.P.C.m. a modificare i termini di versamento, entro un quadro già delineato dal legislatore delegato, non integra di per sé una subdelega vietata né viola l’art. 76 Cost.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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