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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05757/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto la correzione dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 13074/2025 sostenendo che, per mero errore materiale, non fosse stata espressamente regolata la liquidazione delle spese relative al giudizio incidentale ex art. 373 c.p.c., cioè alla fase di sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello che aveva condannato il Comune al risarcimento del danno. Secondo i ricorrenti, la Corte si era pronunciata solo sul ricorso principale e su quello incidentale, disponendo la compensazione integrale delle spese del giudizio di cassazione per reciproca soccombenza, ma senza estendere in modo espresso tale statuizione alla fase incidentale. Il Comune ha resistito all'istanza. La questione decisa dalla Corte è stata quindi se l'omessa menzione espressa delle spese della fase ex art. 373 c.p.c. integrasse un errore materiale oppure se la compensazione già disposta dovesse intendersi riferita all'intero giudizio di legittimità, inclusa la fase incidentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto che la regolamentazione delle spese di lite riguardi l'intero giudizio pervenuto al suo esame, comprensivo anche dell'eventuale fase incidentale ex art. 373 c.p.c., sicché la compensazione integrale già disposta deve intendersi riferita anche a tale fase. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non può procedersi alla liquidazione delle spese del procedimento, mancando una soccombenza in senso tecnico. Ne consegue che non è stata apportata alcuna correzione all'ordinanza precedente e nessuna statuizione sulle spese del presente procedimento è stata pronunciata.

Norme richiamate

  • art. 373 c.p.c.

    La fase di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata è provvisoria e la relativa disciplina delle spese segue l'esito finale del giudizio di cassazione; la liquidazione delle spese di tale fase spetta alla Corte di cassazione nell'ambito delle spese del giudizio di legittimità.

  • artt. 287-288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione degli errori materiali ha natura sostanzialmente amministrativa e non incide sull'assetto sostanziale già definito dal provvedimento da correggere.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La correzione degli errori materiali può essere trattata nell'ambito del procedimento di legittimità, ma resta un rimedio di natura non contenziosa ai fini della regolazione delle spese.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel procedimento di correzione dell'errore materiale non è configurabile una soccombenza che consenta la liquidazione delle spese a carico di una parte, anche se vi sia contraddittorio e resistenza all'istanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la statuizione sulle spese deve essere letta in relazione all'intero processo devoluto alla Corte, e la compensazione disposta per reciproca soccombenza può comprendere anche le spese della fase incidentale ex art. 373 c.p.c., salvo espresso diverso avviso.
  • L'ordinanza resa nel procedimento di sospensione ex art. 373 c.p.c. ha carattere provvisorio; la disciplina finale delle spese di tale fase segue l'esito del giudizio di legittimità e non richiede necessariamente una autonoma liquidazione immediata.
  • Il procedimento di correzione degli errori materiali non dà luogo, di regola, a una vera soccombenza processuale e non consente la liquidazione delle spese ex art. 91 c.p.c., anche se la parte resistente contesta l'istanza.
  • Per qualificare come errore materiale l'omessa menzione di una voce di spese occorre verificare il contenuto complessivo del provvedimento: se dalla motivazione emerge che la regolazione è stata intesa per l'intero giudizio, non sussiste un errore da correggere.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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