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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05712/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano partecipato a un concorso-corso bandito nel 2009 per l’assunzione di personale comunale. La procedura era articolata in cinque fasi: preselezione, prova scritta, prova orale, formazione obbligatoria e valutazione finale. Dopo le prime tre fasi essi risultavano idonei, ma non vincitori. Successivamente il Comune, in occasione della rideterminazione del fabbisogno di personale e dello scorrimento della graduatoria, li aveva assunti in base alla delibera n. 214/2019, inquadrandoli però nella categoria D1 anziché nella categoria D3 profilo funzionario. I ricorrenti sostenevano che la procedura concorsuale non fosse ancora conclusa al momento dell’entrata in vigore del CCNL Funzioni Locali 2016-2018, perché mancavano ancora le fasi formative e la verifica finale; quindi, a loro avviso, doveva applicarsi la deroga dell’art. 12 del CCNL e l’inquadramento avrebbe dovuto avvenire in D3. Denunciavano quindi violazione dell’art. 12, comma 9, del CCNL, delle norme di diritto e dell’art. 1218 c.c., chiedendo il riconoscimento del diritto all’inquadramento in D3 e delle differenze retributive e previdenziali conseguenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva accolto l’impugnazione del Comune e rigettato la domanda originaria dei candidati. La Corte ha affermato che, secondo il bando, la fase concorsuale si esauriva con la graduatoria formata dopo la prova orale e con la proclamazione dei vincitori; le successive attività formative e la verifica finale erano fasi successive, esterne alla procedura concorsuale in senso stretto. Ha inoltre valorizzato l’art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018, ritenendolo confermativo della chiusura del concorso e della natura meramente aggiornativa/formativa delle attività successive. Di conseguenza, non operava la deroga del CCNL per procedure ancora in corso alla data di entrata in vigore del contratto collettivo, con conseguente correttezza dell’inquadramento in D1. Il ricorso è stato rigettato e i ricorrenti sono stati condannati alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama la propria precedente pronuncia in controversia analoga e ne recepisce la motivazione.

  • art. 12 CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018

    Il personale assunto riceve il trattamento tabellare corrispondente alla posizione economica iniziale della categoria di assunzione; la deroga per procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del CCNL non si applica quando la procedura era già conclusa.

  • art. 12, comma 9, CCNL Comparto Funzioni locali 2016-2018

    È richiamato dai ricorrenti quale norma che avrebbe imposto l’inquadramento nella posizione D3 in presenza di una procedura concorsuale ancora in itinere.

  • art. 1218 c.c.

    È invocato dai ricorrenti a sostegno della pretesa inadempimento dell’amministrazione rispetto al corretto inquadramento.

  • art. 1, comma 362, L. n. 145/2018

    La disposizione è interpretata come conferma della chiusura della fase concorsuale con la graduatoria e come disciplina che consente solo formazione e verifica della perdurante idoneità degli iscritti in graduatoria.

  • L. n. 145/2018

    È richiamata quale fonte che proroga la validità delle graduatorie e disciplina l’utilizzo degli idonei con corsi di formazione e colloquio di aggiornamento.

Massime di principio

  • Quando un bando di concorso prevede una graduatoria finale dopo le prove selettive e distingue espressamente fasi formative e valutative successive, la procedura concorsuale deve ritenersi chiusa con la formazione della graduatoria e la proclamazione dei vincitori, mentre le fasi successive non incidono sul completamento del concorso in senso stretto.
  • La deroga contrattuale che consente l’inquadramento secondo il previgente sistema di classificazione per procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL è applicabile solo se il concorso non era ancora definito alla data rilevante; se la graduatoria era già formata e i vincitori già individuati, l’assunzione successiva mediante scorrimento opera fuori dal concorso e segue la disciplina generale della categoria di accesso.
  • La previsione legislativa sulla proroga delle graduatorie e sull’obbligo di formazione/colloquio per gli idonei non riapre la procedura concorsuale, ma si limita a regolare l’aggiornamento e la verifica della persistente idoneità di soggetti già utilmente collocati in graduatoria.
  • In presenza di un bando che individui la fase selettiva finale come momento di definizione dei vincitori, il successivo scorrimento della graduatoria da parte dell’amministrazione costituisce una modalità di reclutamento autonoma rispetto alla procedura concorsuale originaria, con conseguente applicazione della disciplina vigente al momento dell’assunzione.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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