Cassazione Civile, Ordinanza n. 05789/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da una richiesta dell'ente previdenziale di riliquidazione al ribasso della pensione in godimento e di restituzione di somme ritenute indebitamente percepite. La pensionata ha agito per far dichiarare infondata la pretesa restitutoria e, in primo grado, ha ottenuto il relativo accoglimento con compensazione delle spese. La Corte d'appello ha confermato la compensazione delle spese ritenendo che l'errore dell'ente fosse stato incolpevole e causato da un errato inserimento telematico di dati reddituali da parte della pensionata; ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di ripristino della maggiorazione sociale dal gennaio 2019 perché non proposta con appello, essendo mancata pronuncia del Tribunale su tale domanda. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: 1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per assenza di gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione, poiché la ricorrente era risultata integralmente vittoriosa in primo grado; 2) violazione dell'art. 346 c.p.c. e nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sostenendo che la domanda di ripristino della maggiorazione sociale era stata riproposta nelle conclusioni d'appello senza necessità di uno specifico motivo di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondata la censura sulla compensazione delle spese, rilevando che la motivazione della Corte d'appello non era apparente, illogica o stereotipata e che il sindacato di legittimità non può estendersi alla valutazione del peso concreto delle ragioni poste a base della compensazione. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sull'omessa pronuncia, affermando che la domanda di ripristino della maggiorazione sociale dal gennaio 2019 era autonoma rispetto alla domanda decisa in primo grado, riguardava un periodo futuro e richiedeva pertanto uno specifico motivo di appello; la semplice riproposizione ex art. 346 c.p.c. non era sufficiente. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha anche escluso la condanna alle spese in ragione della dichiarata ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese.
La compensazione delle spese è scrutinabile solo nei limiti dell'apparenza o illogicità della motivazione; non è consentito rivalutare nel merito il peso delle gravi ed eccezionali ragioni.
La mera riproposizione in appello della domanda o questione non supplisce alla mancata impugnazione di un'omessa pronuncia su domanda autonoma non assorbita.
L'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra vizio rilevante, ma deve essere specificamente censurata con motivo di appello.
art. 13, co.1, d.l. n.132/14
Citato quale testo normativo che aveva modificato l'art. 92 c.p.c.
l. n.162/14
Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata per la disciplina delle spese.
sentenza n. 77/18 della Corte costituzionale
Richiamata per l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92 c.p.c. nella versione modificata, con ampliamento delle ipotesi di compensazione.
Massime di principio
- La compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c. è censurabile in cassazione solo se la motivazione sulle ragioni compensative è apparente, illogica, stereotipata o fondata su circostanze ininfluenti; non è invece consentito sindacare il merito della valutazione compiuta dal giudice di merito circa la gravità ed eccezionalità delle ragioni.
- Quando una domanda non sia stata decisa perché omessa pronuncia e non risulti né assorbita né rigettata implicitamente, la parte che intenda ottenerne l'esame in appello deve proporre uno specifico motivo di impugnazione; la sola riproposizione della domanda o della questione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- La qualificazione di una richiesta come domanda autonoma o come mera prosecuzione della pretesa già decisa dipende dall'oggetto e dal periodo cui si riferisce: se la nuova pretesa concerne un segmento temporale diverso e futuro, essa non è assorbita dalla decisione sulla pretesa relativa al periodo pregresso.
- L'omessa pronuncia su una domanda autonoma integra un vizio processuale ex art. 112 c.p.c., ma il vizio è deducibile utilmente solo se la parte lo abbia censurato nei modi e nei tempi propri dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05712/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05756/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05757/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05786/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05791/2026 del 13/03/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 13 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05792/2026 del 13/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →