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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31060/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità di prevenzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Corte d'appello che aveva confermato nei suoi confronti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, deducendo un vizio di motivazione in ordine al requisito dell'attualità della pericolosità sociale. In particolare, ha lamentato che la Corte territoriale avrebbe indicato erroneamente i suoi precedenti penali; tuttavia la censura è stata ritenuta generica, perché si limitava ad allegare un errore non documentato e non individuava un vizio deducibile in cassazione nel procedimento di prevenzione, limitato alla violazione di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011; pertanto non sono deducibili i vizi motivazionali nei termini di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, assimilabile a violazione dell'obbligo di decreto motivato. La censura proposta non rientrava in tali limiti ed era per di più generica. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è consentito esclusivamente per violazione di legge; non possono quindi essere devoluti alla Corte di cassazione i vizi di motivazione in senso pieno.
  • La motivazione inesistente o meramente apparente del decreto di prevenzione può integrare una violazione di legge censurabile in cassazione, solo quando la motivazione sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o renda incomprensibile il percorso decisionale.
  • Nel giudizio di legittimità contro misure di prevenzione non sono ammissibili doglianze che mirino a ottenere una diversa valutazione dei fatti o delle risultanze istruttorie rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il motivo di ricorso che si limiti ad allegare un errore del giudice di merito, senza documentarlo e senza incardinarlo in un vizio deducibile nei limiti del sindacato di legittimità, è generico e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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