Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratrici)
La controversia
Due dipendenti di una direzione regionale dell'ente previdenziale avevano ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento del diritto a fruire di permessi retribuiti per frequentare lezioni di un corso biennale di specializzazione post-universitario presso un'università situata in altra città. L'ente ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, con un primo motivo, la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 66/2013, dell'art. 3 dell'Accordo nazionale sul diritto allo studio dell'11.12.2007 e dell'art. 3 d.P.R. n. 395/1988, deducendo che l'esonero totale dall'orario ordinario sarebbe ammissibile solo in caso di effettiva concomitanza con la prestazione lavorativa e che il tempo di viaggio non dovrebbe essere computato come tempo di diritto allo studio, dovendo essere governato dagli istituti di flessibilità. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo decentrato sull'orario di lavoro per la Regione Lombardia del 21.7.2010, sostenendo che la flessibilità oraria avrebbe consentito una prestazione minima compatibile con il tragitto e che il rapporto tra tempo di viaggio e tempo di frequenza sarebbe stato irragionevole solo se superiore al limite indicato dall'ARAN. Le controricorrenti hanno resistito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva già valutato la scelta della sede del corso, la compatibilità con la flessibilità dell'orario di lavoro, la congruità del tempo di viaggio e la relazione tra viaggio e frequenza delle lezioni. Inoltre, gli accordi sindacali richiamati dall'ente non sono stati ritenuti contratti collettivi nazionali di lavoro e quindi non potevano fondare il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c.; né la mancata valutazione delle loro disposizioni poteva tradursi in nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'ente alle spese di legittimità e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. n. 66/2013
richiamato dall'ente per sostenere il limite dell'esonero dall'orario ordinario di lavoro, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro l'accertamento di fatto del giudice di merito
art. 3 dell'Accordo nazionale sul diritto allo studio stipulato dall'INPS con le OO.SS. in data 11.12.2007
invocato per delimitare l'ambito dei permessi per studio; non idoneo a fondare un vizio di violazione di legge in cassazione perché accordo sindacale non assimilato a CCNL
art. 3 d.P.R. n. 395/1988
richiamato a sostegno della tesi dell'ente sulla disciplina dei permessi per studio; la doglianza è stata qualificata come contestazione del merito
artt. 1, 2 e 3 dell'Accordo decentrato sull'orario di lavoro per la Regione Lombardia stipulato dall'INPS con le OO.SS. in data 21.7.2010
invocati per sostenere la compatibilità tra flessibilità oraria e spostamento verso la sede del corso; non rilevanti come parametro di violazione di legge ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
il vizio di violazione di legge non può essere costruito sulla dedotta errata applicazione di accordi sindacali non qualificabili come contratti collettivi nazionali di lavoro
la mancata considerazione di quegli accordi non integra di per sé nullità della sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In cassazione non è deducibile come violazione di legge la censura che, pur formalmente riferita a norme o accordi collettivi, miri in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti dal giudice di merito.
- Gli accordi sindacali decentrati o nazionali che non abbiano la natura di contratto collettivo nazionale di lavoro non costituiscono, di per sé, parametro idoneo a fondare il vizio di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. nei termini prospettati dalla parte ricorrente.
- La valutazione della compatibilità tra permessi per studio, orario di lavoro flessibile, sede del corso e tempo di viaggio è un apprezzamento di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio processualmente rilevante e non quando la doglianza solleciti una nuova ricostruzione dei fatti.
- La mancata considerazione di disposizioni negoziali richiamate dalla parte non determina automaticamente nullità della sentenza, se la critica investe in realtà il contenuto dell'accertamento fattuale svolto dal giudice.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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