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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08548/2026 del 04/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 81, comma secondo, c.p. (contestazione del mancato riconoscimento della continuazione fra reati precedenti irrevocabili e i reati oggetto del presente processo); 2) vizio di motivazione e travisamento circa la mancata rilevazione della continuazione con precedente condanna definitiva per estorsione aggravata (sentenza 21/06/2011); 3) inosservanza di legge in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p., con contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione del ricorrente, la giovane età e la condotta post delictum.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Catania. Sul primo e secondo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione dei giudici di merito secondo cui i reati estorsivi già giudicati (commessi fino al 6/10/2009) sono anteriori rispetto alla condotta associativa contestata (2017-2020) e non risultano prove che Giarrizzo fosse affiliato al medesimo sodalizio nella forma successivamente accertata al momento delle estorsioni, dunque non sussiste la continuazione. Sul terzo motivo la Corte ha confermato che la collaborazione successiva può giustificare l'attenuante speciale di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, ma non comporta automaticamente l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; il diniego delle generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato per assenza di elementi positivi ulteriori. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p. (comma secondo)

    Il riconoscimento della continuazione richiede che i reati siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio; non è sufficiente la mera appartenenza successiva o il fatto che i reati siano afferenti allo stesso sodalizio se mancano prove temporali e intenzionali dell'unità progettuale

  • art. 416-bis c.p.

    La norma sull'associazione di tipo mafioso è centrale per la qualificazione del sodalizio; la Corte richiede prova dell'effettiva struttura e della forza di intimidazione e valuta la rilevanza temporale rispetto ad altri reati per escludere la continuazione automatica

  • art. 416-bis.1 c.p. (comma terzo)

    La collaborazione con la giustizia nel contesto della criminalità organizzata può legittimare la concessione dell'attenuante speciale prevista dalla norma, anche se acquisita successivamente

  • art. 7 legge 12/07/1991 n. 203 (ex d.l. 13/05/1991 n.152, art. 8)

    Consente di aggravare reati (es. estorsione) quando è utilizzato il metodo mafioso; è stata invocata per qualificare le estorsioni già giudicate come aggravate

  • art. 133 c.p.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte osserva che la loro applicazione richiede elementi positivi e non è automatica in presenza della sola collaborazione

  • art. 62-bis c.p.

    Attribuisce al giudice una valutazione discrezionale basata su molteplici elementi (motivi del reato, condotta post delictum, danno, ecc.) per riconoscere le attenuanti generiche; la mancanza di riscontri positivi legittima il diniego

  • artt. 73 e 74 T.U. Stupefacenti

    Richiamati perché la continuazione tra reati è stata riconosciuta dai giudici di merito per fatti commessi nello stesso arco temporale (2017-2020), a differenza delle estorsioni anteriori

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Richiamato nel contesto fattuale per indicare lo stato detentivo speciale di un vertice del gruppo (Giuseppe Scarvaglieri), elemento di contesto nella ricostruzione della struttura mafiosa

Massime di principio

  • La continuazione fra reati richiede prova che i reati fine siano stati programmati al momento in cui il soggetto ha deciso di aderire al sodalizio; la mera appartenenza successiva o la commissione di reati nello stesso ambito non bastano a creare automaticamente la continuazione
  • La collaborazione con le autorità nel contesto di reati di criminalità organizzata può giustificare l'attenuante speciale prevista dall'art. 416-bis.1, ma non implica automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis; queste ultime richiedono elementi positivi e valutazione discrezionale del giudice
  • La valutazione dell'esistenza e della composizione di un sodalizio mafioso si fonda su elementi concreti (intercettazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri di armi, flussi finanziari); se la temporalità dei fatti non coincide, il giudice può escludere configurazioni giuridiche come la continuazione
  • Il rigore motivazionale dell'appello è sufficiente a reggere il sindacato di legittimità quando la Corte di merito fornisce un ragionamento non manifestamente illogico e fondato su elementi di fatto
  • Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche il difensore deve indicare e documentare elementi positivi concreti e specifici (comportamento post delictum diverso dalla collaborazione già valutata, giovane età supportata da fattori rieducativi, ecc.)

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