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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13267/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mutuataria)

La controversia

La controversia nasce da un mutuo fondiario stipulato nel 2008 per l'acquisto di un immobile, assistito da ipoteca e regolato da clausole che prevedevano la facoltà della banca di avvalersi di una causa di risoluzione in presenza di azioni esecutive o cautelari contro la mutuataria. Dopo un pignoramento immobiliare promosso da un condominio e poi caducato per il venir meno del titolo esecutivo, la banca aveva prima dichiarato la risoluzione del contratto e poi intimato il pagamento dell'intero residuo mutuo e delle rate scadute. La società mutuataria aveva quindi agito per far dichiarare illegittime e inefficaci le risoluzioni operate dalla banca e per il ripristino del rapporto secondo il piano di ammortamento originario. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, qualificando la previsione contrattuale come clausola risolutiva espressa e ritenendo che, venuto meno il presupposto di fatto che aveva giustificato l'esercizio della clausola, la banca non potesse più avvalersene; aveva inoltre rilevato che il rifiuto della banca di ricevere i pagamenti secondo il piano originario rendeva non imputabile alla mutuataria il mancato pagamento. In cassazione la banca ha dedotto: (1) violazione degli artt. 1353 e 1355 c.c., sostenendo che la clausola dell'art. 10 del capitolato fosse una condizione risolutiva e non una clausola risolutiva espressa; (2) violazione dell'art. 1456 c.c., lamentando che, una volta esercitato il potere di risoluzione, la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare gli eventi successivi e la caducazione del titolo esecutivo; (3) violazione degli artt. 1207, 1208, 1209 e 1210 c.c., contestando che il semplice rifiuto della banca di ricevere il pagamento potesse escludere l'inadempimento della debitrice in assenza di offerta formale e deposito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibile il terzo, anche richiamando il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti in altro giudizio, che aveva già accertato che alla data del precetto il contratto non si era risolto e che, pur esistendo un inadempimento sulle rate scadute, il debitore avrebbe dovuto usare gli strumenti di offerta formale o non formale per liberarsi dell'obbligazione. La Cassazione ha inoltre ribadito che, anche in presenza di clausola risolutiva espressa, il suo esercizio è governato dalla buona fede e non può essere abusivo; e che il rifiuto del creditore non esonera il debitore dall'obbligo di adempiere, restando fermo l'onere di utilizzare i rimedi previsti dall'ordinamento. L'ordinanza non ha accolto il ricorso della banca.

La decisione

Il ricorso della banca è stato respinto quanto ai primi due motivi e dichiarato inammissibile quanto al terzo. La Corte ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva escluso la legittimità dell'esercizio della clausola risolutiva espressa in concreto, valorizzando il venire meno del presupposto fattuale che l'aveva originata e il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto. Quanto al mancato pagamento delle rate, la Corte ha richiamato il giudicato esterno già formatosi tra le parti in altro giudizio: da esso risultava che il contratto non era risolto alla data del precetto, che esistevano rate scadute non pagate e che la banca, pur avendo tenuto una condotta non collaborativa, non poteva essere considerata come causa dell'estinzione dell'obbligo del debitore, il quale avrebbe dovuto ricorrere agli strumenti di offerta previsti dal codice civile. Il risultato complessivo è la conferma della sentenza di merito favorevole alla società mutuataria.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla banca per sostenere la configurabilità di una condizione risolutiva; la Corte non accoglie tale lettura perché la questione è assorbita dalla qualificazione della clausola come clausola risolutiva espressa già coperta da giudicato esterno

  • art. 1355 c.c.

    invocato per sostenere la nullità della pretesa condizione rimessa al giudizio della banca; la Corte non applica la norma nel caso concreto, perché la fattispecie è ricondotta alla clausola risolutiva espressa

  • art. 1456 c.c.

    la clausola dell'art. 10 del capitolato è qualificata come clausola risolutiva espressa; il suo esercizio resta comunque soggetto a buona fede e non può essere abusivo

  • artt. 1175, 1366 e 1375 c.c.

    sono richiamati come canoni generali di correttezza e buona fede che governano anche l'esercizio della clausola risolutiva espressa

  • art. 1206 c.c.

    è richiamato per affermare che, in caso di mancata cooperazione del creditore, il debitore non è automaticamente liberato e deve attivare i rimedi previsti dall'ordinamento

  • art. 1207, terzo comma, c.c.

    richiamato nel motivo della banca per contestare la rilevanza del rifiuto del creditore; la Corte non accoglie la censura

  • art. 1208 c.c.

    indicato dalla Corte come strumento che il debitore deve utilizzare in caso di mancata cooperazione del creditore

  • art. 1209 c.c.

    richiamato nel motivo della banca quale passaggio dell'offerta reale; la Corte non lo ritiene decisivo per escludere l'inadempimento della debitrice

  • art. 1210 c.c.

    richiamato nel motivo della banca; la Corte precisa che il debitore avrebbe comunque dovuto attivare i rimedi di deposito previsti dalla disciplina dell'offerta

  • art. 1220 c.c.

    richiamato dalla precedente ordinanza tra le stesse parti come offerta non formale idonea almeno a evitare la mora

  • art. 1455 c.c.

    menzionato per ribadire che, in presenza di clausola risolutiva espressa, non si discute della gravità dell'inadempimento nei termini ordinari

  • art. 1186 c.c.

    richiamato nel precedente giudicato esterno per escludere la decadenza dal beneficio del termine nel caso concreto

  • art. 474 c.p.c.

    richiamato nel giudicato esterno per affermare che il mutuo rogato da notaio costituiva titolo esecutivo, ma solo per i ratei effettivamente scaduti ed esigibili

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    richiamato per affermare che il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio anche se la decisione non è prodotta con rituale certificazione

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    menzionato in relazione al precedente giudizio di revocazione per errore di fatto

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per veicolare i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la revocazione per errore di fatto nel contenzioso pregresso

Massime di principio

  • Anche quando un contratto prevede una clausola risolutiva espressa, l'esercizio del relativo potere unilaterale deve essere valutato alla luce della buona fede e del divieto di abuso del diritto; se viene meno il presupposto fattuale che aveva giustificato la risoluzione, l'atto di risoluzione può risultare ingiustificato nel concreto.
  • La qualificazione di una clausola come condizione risolutiva oppure come clausola risolutiva espressa è decisiva e, se coperta da giudicato tra le stesse parti, non può essere rimessa in discussione nel giudizio successivo.
  • Il mero comportamento ostruzionistico del creditore, o il rifiuto di ricevere il pagamento, non libera il debitore dall'obbligo di adempiere: il debitore deve attivare gli strumenti offerti dall'ordinamento, come l'offerta formale o gli altri rimedi previsti dal codice civile.
  • In presenza di rate di mutuo scadute e non pagate, il credito relativo a tali rate può essere certo, liquido ed esigibile; tuttavia il giudice dell'opposizione deve verificare l'esatta entità del credito azionabile e non può dare per presupposta la legittimità dell'intero importo intimato se esso eccede quanto effettivamente dovuto.
  • Il giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio tra le stesse parti può essere rilevato d'ufficio e vincola il giudice successivo sia sulla qualificazione della fattispecie sia sugli accertamenti decisivi già compiuti.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioniInadempimentoMora
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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