Cassazione Penale, Ordinanza n. 07476/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi meramente ripetitivi di censure già vagliate e respinte con motivazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità. Ha quindi applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado in un procedimento per diversi delitti in materia di stupefacenti. Dal testo emerge che i motivi di ricorso riproducevano censure già esaminate e disattese nei gradi di merito. In particolare, il ricorso contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, anche in rapporto alla posizione dell'imputato nel contesto criminoso. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di merito aveva motivato in modo corretto e non illogico sia sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto all'incensuratezza e alla scelta del rito abbreviato, sia sulla determinazione della pena, valorizzando la circostanza aggravante dell'ingente quantità di marijuana, il peso netto di 328,83 kg, le modalità di custodia e confezionamento, la genericità del riferimento a una posizione subalterna e l'assenza di segni di resipiscenza.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico; richiedono la presenza di elementi positivi specifici, non essendo sufficiente la sola incensuratezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato per affermare che la sola incensuratezza non basta al riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito evidenzia l'assenza di elementi positivi ulteriori rispetto a dati neutri come l'incensuratezza o la scelta del rito abbreviato.
- La scelta del rito abbreviato, pur comportando un effetto premiale predeterminato sulla pena, non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- Nel giudizio sulla pena, il giudice può valorizzare la gravità concreta del fatto, inclusa l'ingente quantità di stupefacente, le modalità di custodia e di confezionamento, nonché l'assenza di elementi sintomatici di resipiscenza.
- La mera allegazione di una posizione subalterna nel contesto criminoso, se generica e non supportata da elementi specifici, non impone una riduzione del trattamento sanzionatorio.
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