Sentenza n. 5911/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare, del decreto della Direzione generale Promozione, investimenti ed innovazione per il turismo, reg. gen. n. 262473, pubblicato in data 14/11/2025, nella parte (art. 1, comma 2, lett. b) in cui dispone la non ammissione della agenzia ricorrente al contributo di cui all’art. 4, comma 1, del d.l. n. 4 del 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, compresa la nota inviata PEC in data 7/1/2026 dall’Ufficio III della Direzione a seguito della richiesta di riesame della esclusione presentata dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto direttoriale di esclusione dell’agenzia di viaggi dal contributo pubblico previsto per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori, nonché successiva nota di rigetto della richiesta di riesame
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’agenzia di viaggi, già ammessa prima con contributo teorico e poi con riserva, è stata esclusa perché i moduli di perizia trasmessi in risposta al soccorso istruttorio sarebbero risultati non conformi. La ricorrente ha dedotto il grave difetto di istruttoria, sostenendo che il Ministero non avesse considerato il primo modulo di perizia trasmesso il 16 luglio 2025, nel quale risultava selezionata l’opzione attestante l’assenza di rilievi sul possesso del requisito relativo agli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento e alla copertura assicurativa per la responsabilità civile. Il Ministero ha sostenuto di avere considerato soltanto la successiva perizia del 6 agosto 2025, priva della selezione di una delle opzioni richieste. La ricorrente ha inoltre contestato la mancata esplicitazione, nel provvedimento di esclusione, della ragione specifica della non conformità della documentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di esclusione nella parte riguardante l’agenzia ricorrente. Il giudice ha rilevato un manifesto difetto di istruttoria, poiché il primo modulo di perizia trasmesso il 16 luglio 2025 recava incontestabilmente la selezione dell’opzione richiesta. Il successivo decreto ministeriale del 10 luglio 2025 aveva introdotto la nuova modalità documentale in aggiunta, e non in sostituzione, del modulo già trasmesso in risposta al soccorso istruttorio. Pertanto, l’invio successivo di una seconda perizia, incompleta sotto il profilo della selezione dell’opzione, non consentiva all’amministrazione di ignorare il primo documento, trasmesso entro il termine originario. Il TAR ha inoltre ritenuto inammissibile, perché integrante postumamente la motivazione, la giustificazione difensiva secondo cui l’esclusione sarebbe dipesa dalla considerazione della sola seconda perizia. In applicazione dei principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione e cittadino, il Ministero dovrà riesaminare la posizione dell’agenzia considerando entrambi i moduli di perizia. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25
La disposizione costituisce la base normativa del contributo destinato, tra l’altro, alle agenzie di viaggi e ai tour operator che abbiano subito una diminuzione del fatturato secondo i requisiti previsti.
art. 2, comma 2, lett. d), decreto attuativo prot. n. 12331/23 del 28 giugno 2023
Prevede il requisito relativo alla regolarità degli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento e al possesso di un’assicurazione per la responsabilità civile per le annualità indicate.
art. 6, comma 1, lett. b), l. 7 agosto 1990, n. 241
È richiamato quale base del soccorso istruttorio attivato dal Ministero per acquisire la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.
art. 1, comma 2-bis, l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone che i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione siano improntati ai principi di collaborazione e buona fede; tali principi impediscono di ignorare una prima documentazione tempestivamente trasmessa quando una successiva modalità documentale sia stata introdotta in aggiunta e non in sostituzione.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione attiva il soccorso istruttorio e il privato trasmette tempestivamente la documentazione richiesta, l’amministrazione deve esaminare effettivamente tale documentazione e non può escludere il concorrente sulla base di un travisamento del suo contenuto.
- Se una nuova modalità di presentazione documentale è prevista espressamente in aggiunta a quella già comunicata e utilizzata dal privato, la successiva produzione di un documento incompleto non rende irrilevante la precedente produzione tempestiva e completa.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante le difese processuali dell’amministrazione; il giudice deve valutare la legittimità dell’atto sulla base della motivazione in esso originariamente contenuta.
- I principi di collaborazione e buona fede nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione impongono all’amministrazione di considerare, nella verifica del corretto adempimento al soccorso istruttorio, tutte le produzioni documentali tempestivamente effettuate secondo le modalità comunicate.
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