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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27457/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 603 comma 3-bis c.p.p. per non aver rinnovato l'esame del coimputato Tomarchio le cui dichiarazioni scritte avevano fondato l'assoluzione in primo grado; (2) violazione degli artt. 530 comma 2 e 533 comma 1 c.p.p., sostenendo che la corte di appello ha semplicemente reinterpretato lo stesso compendio probatorio senza confutare la precedente decisione e lasciando un ragionevole dubbio; (3) manifesta illogicità della motivazione circa l'inattendibilità delle dichiarazioni del coimputato Tomarchio, in particolare circa la presunta lunga assenza del Cantarella dal panificio e le ragioni per cui Tomarchio avrebbe mentito; (4) violazione dell'art. 29 c.p. pen. con doglianza di illegittimità costituzionale della pena accessoria (interdizione perpetua dai pubblici uffici) per violazione dei principi di proporzionalità (artt. 3, 27 e 37 Cost.), con richiesta di sollevare in subordine questione di legittimità costituzionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti infondati: la Corte ha chiarito che l'art. 603 comma 3-bis c.p.p. concerne la "prova dichiarativa" orale e non può essere invocato in modo automatico quando le dichiarazioni decisive sono raccolte in forma scritta; inoltre ha confermato che, anche in presenza di mancato esame in appello del dichiarante che si avvale della facoltà di non rispondere, è possibile riformare una sentenza di assoluzione purché il giudice d'appello effettui un rigoroso e "rafforzato" vaglio critico, motivando puntualmente l'inattendibilità delle dichiarazioni favorevoli e indicando elementi compensativi e di riscontro. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto adeguata e rafforzata la motivazione della corte territoriale che ha indicato ragioni intrinseche ed estrinseche per ritenere inattendibili le dichiarazioni di Tomarchio e ha ricostruito in modo logico la responsabilità del Cantarella quale titolare e reale custode dei locali in cui era occultata la droga. L'ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura costituzionale sull'art. 29 c.p. pen. è generica e non ha fornito un'analitica comparazione strutturale che dimostri una sproporzione manifesta della pena accessoria rispetto al fatto concreto.

Norme richiamate

  • art. 603 comma 3-bis c.p.p.

    La norma riguarda la rinnovazione dell'esame della "prova dichiarativa" in appello; la Corte precisa che per "prova dichiarativa" rilevante ai fini del comma 3-bis occorre che si tratti di dichiarazioni orali (testimonianza, esame delle parti, confronti, ricognizioni) e che la disposizione non si applica automaticamente alle dichiarazioni rese in forma scritta, che rientrano nella categoria dei documenti (artt. 234 e 237 c.p.p.).

  • art. 234 c.p.p.

    Richiamato per distinguere le dichiarazioni scritte quali documenti rispetto alla prova dichiarativa orale; le dichiarazioni in atto scritto sono inquadrate come documenti e non come prova dichiarativa orale soggetta all'obbligo di rinnovazione ex art. 603 comma 3-bis.

  • art. 237 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 234 per collocare le dichiarazioni scritte nel novero dei documenti processuali.

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    Norma che disciplina la pronuncia di assoluzione con formula piena; il ricorrente sosteneva che, non essendosi modificato il compendio probatorio, la riforma in appello non fosse giustificata. La Corte ha invece richiamato che l'appello può riformare l'assoluzione se la motivazione d'appello confuta specificamente la precedente valutazione probatoria con motivazione rafforzata.

  • art. 533 comma 1 c.p.p.

    Attinente ai poteri della corte d'appello nella valutazione delle prove e nella riforma delle decisioni di primo grado; la Corte ha precisato l'obbligo di motivazione rafforzata in caso di riforma di sentenza assolutoria.

  • art. 29 c.p.

    Norma che prevede pene accessorie; la Corte ha ritenuto infondata e generica la censura di incostituzionalità nei confronti dell'art. 29 nella parte in cui stabilisce pene accessorie di durata fissa, richiedendo un'analisi strutturale e specifica per sollevare la questione di legittimità costituzionale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato per il principio che non è possibile fondare la condanna sulla dichiarazione di chi si è volontariamente sottratto all'interrogatorio; la Corte ha però distinto il caso in cui il dichiarante si avvalga legittimamente della facoltà di non rispondere, rilevando che ciò non preclude automaticamente la riforma dell'assoluzione se sussistono elementi compensativi e una motivazione rafforzata.

  • Artt. 3, 27 e 37 Cost.

    Richiamati nella doglianza sul principio di proporzionalità della pena e sulla tutela della dignità e della capacità lavorativa; la Corte ha ritenuto che l'eventuale questione costituzionale sull'art. 29 c.p. richieda un'analitica e motivata prospettazione, non fornita dal ricorrente.

  • Giurisprudenza citata (Sez. U n. 14426/2019; Sez. U n. 11586/2021; Sez. 2 n. 15492/2020 e altre)

    La Corte richiama principi consolidati: definizione di "prova dichiarativa" (Sez. U 14426/2019); possibilità di riformare sentenza di assoluzione anche quando la rinnovazione sia impossibile purché la motivazione sia rafforzata e vi siano elementi compensativi (Sez. U 11586/2021); possibilità di fondare la decisione anche su dichiarazioni predibattimentali se corredate da adeguate garanzie e riscontri (Sez. 2 n. 15492/2020).

  • Giurisprudenza europea (Corte EDU: Ben Moumen, Al Khawaja, Schatschaachwili)

    Richiamata per il principio secondo cui la valutazione dell'equità del processo deve considerare fattori compensativi che possano supplire alla mancanza di contraddittorio sulla prova dichiarativa non assunta in dibattimento; maggiore incisività della prova richiede maggiore pregnanza dei fattori compensativi.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni decisive raccolte in forma scritta rientrano nella categoria dei documenti e non attivano automaticamente l'obbligo di rinnovazione ex art. 603 comma 3-bis c.p.p., che concerne la prova dichiarativa orale.
  • L'appello può riformare una sentenza di assoluzione anche quando il dichiarante non venga riesaminato in sede di appello (per es. perché si avvale della facoltà di non rispondere), purché la corte d'appello svolga un vaglio rigoroso e fornisca una motivazione "rafforzata" che spieghi l'inattendibilità delle dichiarazioni favorevoli e offra elementi compensativi e riscontri concreti.
  • La motivazione dell'appello che modifica una decisione assolutoria deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti della sentenza di primo grado e indicare le ragioni della diversa valutazione probatoria; la mancanza di tali passaggi rende la riforma viziata.
  • Le dichiarazioni predibattimentali o documentali possono ancora sorreggere una decisione di condanna se sono accompagnate da adeguate garanzie procedurali, riscontri e una valutazione critica della loro attendibilità.
  • Una censura costituzionale generica contro la previsione di pene o pene accessorie a durata fissa (art. 29 c.p.) è inammissibile se non è supportata da un'analitica e motivata comparazione strutturale che dimostri la sproporzione rispetto alla fattispecie concreta.
  • Nel valutare questioni legate al mancato esame di un dichiarante, il giudice deve bilanciare le garanzie del contraddittorio con fattori compensativi atti a preservare l'equità complessiva del processo, come indicato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

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