Cassazione Penale, Ordinanza n. 03929/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello deducendo censure che, secondo la Cassazione, erano integralmente riproduttive di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, il ricorso contestava la valutazione di sussistenza della recidiva, la graduazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di merito aveva fondato la recidiva sulla reiterazione di condotte illecite, sulla natura del reato, sulla prossimità temporale rispetto ai precedenti e sulla persistenza della pericolosità, valorizzando anche i precedenti specifici e il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputata era sottoposta a misura cautelare per fatto analogo. La Cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena e sulla motivazione del diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse motivato in modo corretto e non illogico sia la recidiva sia la quantificazione del trattamento sanzionatorio, entro il potere discrezionale del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. Ha inoltre ritenuto insindacabile in cassazione la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, perché basata su elementi ritenuti decisivi, quali i precedenti penali specifici e la commissione del fatto durante la misura cautelare. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come criterio per la determinazione della pena base entro il potere discrezionale del giudice di merito.
Richiamato come parametro di commisurazione della pena e valutazione della capacità a delinquere dell'imputata.
Evocato implicitamente dalla motivazione sulla recidiva, valorizzata per la reiterazione di condotte illecite e i precedenti penali specifici.
Norma implicata nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto sorretto da motivazione non manifestamente illogica.
Base per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto la veste del vizio motivazionale o della violazione di legge, miri a una nuova valutazione della congruità della pena o del giudizio di merito sulla personalizzazione del trattamento sanzionatorio, se la motivazione del giudice di merito non è meramente arbitraria o illogica.
- La graduazione della pena, inclusi aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere sindacata in cassazione solo per evidente illogicità o assenza di motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito indichi elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario confutare analiticamente ogni elemento favorevole dedotto dalle parti.
- La recidiva può essere motivata valorizzando la reiterazione di condotte illecite, la prossimità temporale rispetto ai precedenti e la sintomaticità della persistente pericolosità desumibile dalle pregresse condanne.
- La commissione del fatto durante una misura cautelare per reato analogo e la presenza di precedenti specifici possono costituire elementi idonei a giustificare il diniego delle attenuanti generiche e a sorreggere il giudizio di maggiore capacità a delinquere.
Come è indicizzato
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