Cassazione Penale, Sentenza n. 7226/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Piacenza che aveva applicato la pena concordata per il reato di tentato furto pluriaggravato. Il ricorrente deduce un unico motivo di censura, sotto i profili del vizio di motivazione e della violazione di legge, sostenendo l'erronea qualificazione del fatto nella fattispecie aggravata (anche ai sensi dell'art. 61 n. 5 c.p.) per il solo motivo che i fatti sarebbero stati commessi in orario notturno; contesta quindi la sussistenza della circostanza aggravante e la relativa prova.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ritenendo che la censura vertesse non sull'esatta qualificazione giuridica del fatto ma sulla prova della concreta sussistenza della circostanza contestata; tuttavia, una volta ratificato l'accordo tra le parti (patteggiamento), non è consentito impugnare né la qualificazione giuridica né la ricorrenza delle circostanze, salvo i casi di palese incongruenza o quando l'accordo abbia modificato l'imputazione originaria. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individuato come aggravante contestata (comportamento commesso in orario notturno). La Corte ha considerato che la questione sollevata riguardava la prova della circostanza e non l'erronea qualificazione legale di per sé
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma che limita le censure ammissibili dopo la ratifica dell'accordo di pena: ratificato l'accordo, salvo palese incongruenza o modifiche dell'imputazione originaria, non è consentito impugnare né la qualificazione giuridica del fatto né la ricorrenza delle circostanze. Sulla base di tale norma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso
Giurisprudenza richiamata: Sez. 6, n. 32004 del 10/04/2003 (Rv. 228405)
Precedente che conferma il principio secondo cui, una volta ratificato l'accordo, le censure sulla qualificazione e sulle circostanze sono precluse, salvo palese incongruenza o modifica dell'imputazione
Massime di principio
- Dopo la ratifica di un accordo di pena (patteggiamento) le impugnazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto o alla ricorrenza delle circostanze sono generalmente inammissibili, salvo casi di palese incongruenza dell'accordo o se l'accordo ha modificato l'imputazione originaria
- Se il motivo di impugnazione riguarda la prova di una circostanza fattuale (es. commissione in orario notturno) piuttosto che la sola qualificazione legale, la questione potrebbe essere considerata come attinente alla prova e pertanto preclusa dopo la ratifica dell'accordo
- Per contestare con successo, dopo un accordo ratificato, è necessario dimostrare una palese incongruenza dell'accordo o che l'accordo abbia comportato una modifica dell'imputazione originaria; semplici rilievi sulla motivazione o sulla mancata prova di una circostanza non sono sufficienti
- In fase di impugnazione è importante distinguere fra vizio di qualificazione giuridica (più facilmente censurabile in astratto) e contestazione della prova di circostanze fattuali (spesso precluse se il patteggiamento è stato ratificato)
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7005/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7011/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7015/2023 del 20/02/2023
- Sentenza penale · 20 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 7016/2023 del 20/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →