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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13670/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari di conto corrente e di conto anticipi intrattenuti da un cliente con un istituto di credito. Il correntista ha dedotto addebiti illegittimi di interessi passivi, capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto, valute e spese non pattuite, chiedendo la declaratoria di parziale nullità dei contratti, la ripetizione delle somme indebitamente percepite e il risarcimento dei danni anche per asserita illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il tribunale aveva accolto le domande; la corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, escludendo l’uso del criterio del c.d. saldo zero e ricostruendo il saldo del conto partendo dal saldo iniziale effettivo del primo estratto conto disponibile. Il correntista ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 2033 c.c., sostenendo che, essendovi anche domanda riconvenzionale della banca per il saldo passivo, doveva applicarsi il criterio del saldo zero e l’azzeramento del saldo di partenza del primo estratto disponibile in mancanza della documentazione iniziale; 2) violazione del D.M. 55/2014 e della L. n. 49/2023 in tema di liquidazione delle spese, perché la corte d’appello avrebbe usato un valore di scaglione errato. La banca ha resistito e proposto ricorso incidentale ex art. 112 c.p.c., lamentando che la corte territoriale, pur avendo trattato i conti anticipi, avrebbe omesso di considerarne l’esito complessivo nel saldo finale; ha inoltre sostenuto che quei crediti erano autonomamente azionabili e non richiedevano compensazione. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, richiamando il principio secondo cui, nei rapporti bancari con domande contrapposte di banca e correntista e documentazione incompleta, il saldo va ricostruito azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (se non coincide con l’inizio del rapporto) e, se mancano periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi; il ricorrente, invece, può giovarsi dell’azzeramento solo nei limiti in cui non fornisca prova di un diverso saldo a suo favore. La Corte ha ritenuto errata la decisione d’appello che aveva preso come base il saldo iniziale effettivo riportato nel primo estratto conto disponibile, trattandosi di posta contabile priva di riscontro se mancano gli estratti precedenti. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale è stato respinto perché la corte d’appello aveva comunque esaminato la questione dei conti anticipi e aveva fatto un accertamento in fatto sulla loro autonomia o collegamento con il conto corrente; inoltre, l’eventuale saldo dei conti anticipi non imponeva necessariamente una statuizione diversa da quella resa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e ha rigettato il ricorso incidentale della banca. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, che dovrà rideterminare il saldo secondo i criteri di ricostruzione del rapporto bancario indicati dalla Cassazione e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto, per il ricorso incidentale respinto, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato come base della domanda di ripetizione dell’indebito; nei rapporti bancari con documentazione incompleta e domande contrapposte, la ricostruzione del saldo deve seguire i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, con azzeramento del saldo di partenza del primo estratto disponibile quando manchino gli estratti iniziali.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato ai fini della censura sulla liquidazione delle spese, in relazione allo scaglione di valore da assumere come base di calcolo.

  • L. n. 49 del 5.5.2023

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla liquidazione delle spese.

  • art. 112 c.p.c.

    Evocato nel ricorso incidentale per lamentare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio rilevando che la questione dei conti anticipi era stata comunque esaminata.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente nel ricorso incidentale, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti di conto corrente bancario, quando banca e correntista propongono domande contrapposte e manca parte della documentazione iniziale del rapporto, il saldo non può essere ricostruito partendo dal saldo contabile del primo estratto disponibile se questo non coincide con l’inizio del rapporto; occorre invece azzerare il saldo di partenza e ricostruire il rapporto sulla base della documentazione effettivamente esistente.
  • Se mancano estratti conto relativi a periodi intermedi, il ricalcolo deve azzerare i soli saldi intermedi, evitando che il medesimo periodo privo di prova produca vantaggi o svantaggi asimmetrici per una delle parti.
  • Nel giudizio di ripetizione o di accertamento del saldo di un rapporto bancario, la parte che assume un credito o un minore debito derivante da poste non dovute deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa; in difetto, opera il meccanismo di azzeramento del periodo non documentato.
  • Il giudice di merito deve accertare la natura dei conti anticipi: se sono autonomi, il relativo saldo va conteggiato separatamente; se sono collegati al conto corrente, il loro saldo concorre alla ricostruzione unitaria del rapporto dare-avere.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta come vizio ex art. 112 c.p.c. è stata comunque esaminata e decisa, ancorché in senso sfavorevole alla parte che la solleva.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteRicorso per cassazioneInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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