Cassazione Penale, Sentenza n. 6162/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74/2000). Quattro censure: 1) nullità per omessa notifica del decreto di citazione in appello presso la residenza/domicilio dichiarato (elezione di domicilio revocata) e notifica invece presso il precedente difensore; 2) omissione di decisione sulla richiesta di ammissione alla messa alla prova, presentata in primo grado e riproposta in appello; 3) difetto di motivazione nella quantificazione dell'imposta evasa, perché il Tribunale avrebbe omesso di dedurre costi effettivi indicati dalla consulenza di parte; 4) omessa motivazione e illogicità nella quantificazione della pena e nel mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto ad altri imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione, trattando il ricorso, ha ritenuto il secondo motivo fondato nella parte in cui rilevava l'omessa pronuncia sulla richiesta di messa alla prova e ha constatato la sopravvenuta prescrizione del reato (decorrenza termine di prescrizione: 26.09.2021). Poiché la prescrizione era già maturata, la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato. Altri motivi sono stati dichiarati inammissibili: il primo per carenza di prova della revoca formale dell'elezione di domicilio e il terzo per essere censura di merito (doppia conforme e valutazione di fatto non sindacabile in cassazione). Quanto alla confisca per equivalente prevista dall'art. 578-bis c.p.p., la Corte ha preso atto dell'indirizzo delle Sezioni Unite che ha escluso la retroattività della norma (impossibilità di applicare 578-bis ai fatti anteriori all'entrata in vigore), con la conseguenza che la statuizione di confisca non poteva essere confermata tramite l'applicazione retroattiva di tale disposizione.
Norme richiamate
Dispositivo penale che incrimina la "dichiarazione infedele"; norma sostanziale alla base della condanna per evasione IRES contestata.
D.L. n. 137/2020, art. 23 comma 8
Disposizione procedurale che consente il trattamento cartolare del ricorso in Cassazione nei termini richiamati (procedura adottata per il ricorso).
Codice di procedura penale, artt. 157, 161, 162
Regole sulla residenza, elezione di domicilio e sulle formalità necessarie per la loro modifica: la Corte ha ricordato che l'elezione di domicilio permane fino a revoca formale secondo l'art.162 (dichiarazione a verbale o comunicazione nelle forme prescritte). Ciò ha condotto a dichiarare inammissibile la censura relativa alla notifica in appello, per carenza di prova della revoca.
Codice di procedura penale, art. 619
Potere della Corte di cassazione, in ipotesi, di provvedere ex art.619 quando omissioni di II grado riguardino questioni di diritto manifestamente infondate; rilevato ma non decisivo nel caso data la non manifesta infondatezza del motivo sulla messa alla prova.
Criteri per la determinazione della pena e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve indicare gli elementi ritenuti prevalenti, ma la valutazione rimane sindacabile solo per vizio di motivazione palese.
Limiti edittali per l'ammissione alla messa alla prova; rilevante per stabilire che, escludendosi altri reati, per il reato tributario residuo sussisteva la potenziale ammissibilità alla messa alla prova.
Codice di procedura penale, art. 578-bis
«o la confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen.»
Previsione sulla confisca per equivalente: le Sezioni Unite hanno stabilito che la disposizione è di natura anche sostanziale e non può essere applicata retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la Corte ha quindi escluso la possibilità di confermare la confisca tramite tale norma per i fatti del 2011.
Costituzione, art. 25
Principio del divieto di retroattività in malam partem richiamato come fondamento per negare l'applicazione retroattiva di norme punitive o aggravanti, usato per escludere l'uso retroattivo di art. 578-bis.
Massime di principio
- La corretta elezione e revoca del domicilio o difensore deve essere formalmente e ritualmente documentata (art.162 c.p.p.): l'elezione di domicilio permane fino alla revoca valida; notifiche effettuate al domicilio eletto non sono nulle senza prova formale di revoca.
- Se l'appello o la Corte d'appello omettono di pronunciarsi su una richiesta di messa alla prova che era stata validamente proposta e che sarebbe stata ammissibile a seguito di modifiche delle posizioni accusatorie, tale omissione può costituire motivo utile in cassazione e portare a rimedio, specie se la prescrizione è maturata.
- Le censure sulla quantificazione degli elementi di reato (es. imposta evasa) sono spesso valutazioni di fatto; in Cassazione sono ammissibili solo se sussiste mancanza, illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione, non per semplice dissenso sulla valutazione probatoria.
- La determinazione della pena richiede che il giudice indichi gli elementi ritenuti prevalenti (art.133 c.p.), ma la valutazione comparativa delle circostanze attenuanti è giudizio di fatto e difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi motivazionali evidenti.
- La prescrizione estinta durante il procedimento comporta che la Corte di legittimità possa annullare senza rinvio per estinzione del reato; in tal caso eventuali nullità o altri vizi processuali rimangono inservibili perché incompatibili con l'immediata applicazione della causa estintiva.
- Le norme processuali o sostanziali che introducono misure patrimoniali (es. art. 578-bis c.p.p.) non possono essere applicate retroattivamente se ciò peggiora la posizione dell'imputato, per rispetto del divieto di retroattività previsto dall'art.25 Cost.; pertanto non è possibile utilizzare disposizioni entrate in vigore dopo i fatti per confermare confische relative a reati anteriori.
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