Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17216/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente della società radiotelevisiva, già oggetto in passato di una pronuncia sull'illegittimità del termine apposto a una serie di contratti. Dopo il ripristino del rapporto, la lavoratrice ha chiesto di essere inquadrata superiormente come aiuto regista, 2° livello, classe retributiva 2, sostenendo di avere svolto in concreto mansioni superiori rispetto a quelle di assistente alla regia, 3° livello, e di avere diritto alle relative differenze retributive dal gennaio 2006 e comunque dal ripristino del rapporto. In cassazione ha articolato otto motivi: ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione e per errata valutazione dei documenti e dei titoli di testa/coda delle trasmissioni; omesso esame di prove e documenti che, a suo dire, dimostravano la presenza frequente e non episodica del suo nome come aiuto regista; erronea lettura della precedente domanda giudiziale e della pretesa coincidenza tra le mansioni rivendicate nei due giudizi; travisamento di fatto decisivo; violazione del c.c.l. RAI 1990, del c.c.l. 2004/2007 e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere escluso la prevalenza delle mansioni superiori e per avere ricondotto l'aiuto regista a una figura meramente ausiliaria; omessa valutazione di prove asseritamente non contestate; nullità della sentenza per motivazione apparente, sia quanto alla riconduzione delle mansioni all'assistente alla regia sia quanto alla qualificazione come semplici delle trasmissioni sportive in cui aveva lavorato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi sei motivi perché diretti, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e dei documenti compiuta dal giudice di merito, oppure perché formulati senza il rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, in particolare per la mancata trascrizione o puntuale indicazione degli atti e dei documenti richiamati. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sul travisamento della prova per la preclusione derivante dalla doppia conforme e ha rilevato che il tema del travisamento va oggi veicolato, nei casi ammessi, con i rimedi propri dell'errore di fatto o nei limiti dell'art. 360 c.p.c. come chiarito dalle Sezioni Unite. Ha invece respinto i motivi settimo e ottavo, escludendo che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente: la Corte territoriale aveva infatti spiegato, in modo logicamente percepibile, che la lavoratrice non aveva dimostrato la prevalenza delle mansioni superiori e che le attività svolte erano riconducibili all'inquadramento di assistente alla regia, in quanto routinarie e prive di un particolare apporto artistico. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di violazione della norma processuale non può essere usata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; in cassazione è scrutinabile solo l'uso di prove non dedotte, disposte d'ufficio oltre i limiti, o la mancata considerazione di prove legali nel loro specifico regime.

  • art. 116 c.p.c.

    Non consente di sindacare in cassazione l'apprezzamento delle prove liberamente valutabili effettuato dal giudice di merito, se non nei casi di attribuzione a prove legali di un valore diverso da quello previsto dalla legge.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per censurare l'erronea interpretazione o applicazione concreta delle domande e delle prove come giudizio di fatto, né per rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Può veicolare il vizio di motivazione apparente solo quando la motivazione sia inesistente in senso sostanziale o obiettivamente incomprensibile; nel caso esaminato tale vizio è stato escluso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato sul vizio di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in una rivalutazione del merito; inoltre è precluso in presenza di doppia conforme, salvo i limiti applicabili.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e trascrivere in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; in difetto, la doglianza è inammissibile.

  • art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.

    La doppia conforme preclude il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma, rendendo inammissibili le censure che mirano a un nuovo esame del fatto.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico del decisum; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La sentenza è nulla per motivazione solo se l'apparato argomentativo è meramente apparente o del tutto mancante; qui la Corte ha escluso tale evenienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, nei casi consentiti, è ricondotto al rimedio della revocazione per errore di fatto, secondo il chiarimento delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: il sindacato di legittimità resta limitato a specifici errori processuali o all'uso anomalo di prove legali.
  • Il motivo che lamenta mancata considerazione di documenti o omesso esame di prove deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, indicando e trascrivendo gli atti rilevanti; altrimenti è inammissibile.
  • Le censure che attaccano l'interpretazione della domanda o della difesa della parte non integrano, di regola, violazione di legge sostanziale, ma possono porre un vizio motivazionale, nei limiti in cui esso sia deducibile in cassazione.
  • La contestazione del travisamento della prova non può essere usata per ottenere un riesame del merito; ove ricorrano i presupposti, il rimedio va individuato negli strumenti propri dell'errore di fatto o nei vizi processualmente deducibili.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire il ragionamento decisorio; non è sufficiente che la parte non condivida la valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore non ha provato la prevalenza delle mansioni superiori, il controllo di legittimità non può sostituirsi a tale accertamento se la motivazione è comprensibile e non viziata nei limiti ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.