Sentenza del 02/12/2022 n. 406 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Sentenza bilanciata, proporzionale e ragionevole - Regime processuale ratione temporis.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento IRPEF e altri tributi relativa al 1991 (valore controversia €1.325). Il ricorrente lamentava nullità e vizi procedurali: mancata interruzione del procedimento per la morte del contribuente originario (il padre), mancata riassunzione del processo nei confronti degli eredi, violazioni dell'art. 40 del Codice del processo tributario e dell'art. 25 del DPR n. 602/1973; deduceva inoltre che la cartella fosse viziata alla luce di tre sentenze ritenute definitive nel 2016 (anche parzialmente favorevoli). L'Ufficio eccepiva l'applicabilità, ratione temporis, del vecchio regime processuale tributario richiamato dall'art. 31 del DPR n. 636/1972, rilevando la tempestiva istanza di trattazione e la partecipazione all'udienza da parte dell'erede.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Corte Tributaria Regionale di II grado (Basilicata), sez. I, con RG n. 251/2021 ha ritenuto infondato l'appello e ha confermato la sentenza della CTP di Potenza n. 125/2021 (favorevole all'Ufficio). Il giudice ha ritenuto dirimente l'applicabilità del vecchio regime processuale (art. 31 DPR 636/1972), ha valorizzato la tempestiva partecipazione dell'erede e ha ritenuto superflue le ulteriori eccezioni; le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Applicabilità piena ratione temporis: il giudice ha ritenuto che, per i fatti e le notifiche relativi agli anni '80/'90, trovino applicazione le regole processuali previgenti, le quali hanno inciso sulla valutazione della validità dell'azione e sulla posizione degli eredi.
art. 40 del Codice del processo tributario
Richiamato dal ricorrente per denunciare presunte violazioni procedurali connesse alla morte della parte originaria e alla mancata riassunzione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, alla luce del regime ratione temporis e della documentazione, tali censure non comportassero l'annullamento della pretesa.
E' stata invocata dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità delle notifiche della cartella; la Corte, però, ha ritenuto insussistenti gli effetti di nullità dedotti alla luce dell'applicabilità del vecchio regime e della partecipazione attiva dell'erede.
Massime di principio
- Quando i fatti e le notifiche sono anteriori alle riforme processuali, il giudice valuta l'applicabilità ratione temporis delle norme processuali previgenti (es. art. 31 DPR 636/1972) e ciò può incidere sulla sorte delle eccezioni formali presentate dagli eredi.
- La tempestiva domanda di trattazione e la partecipazione personale all'udienza da parte dell'erede possono essere valutate come comportamento processuale attivo che esclude il vizio di silenzio o abbandono e può impedire l'accoglimento delle censure sulla nullità per decesso della parte originaria.
- Le censure basate su nullità formali (notifiche, interruzione/riassunzione) devono essere valutate alla luce del regime normativo applicabile al momento dei fatti; la mera esistenza di precedenti sentenze favorevoli non garantisce automaticamente l'annullamento della cartella se mancano effetti processuali collegati.
- In controversie di valore contenuto la Corte può comunque confermare la pretesa fiscale se la documentazione e la collocazione temporale delle norme giustificano la legittimità del procedimento: il valore economico non esclude l'analisi stringente della regolarità procedurale.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il comportamento processuale della controparte è stato ritenuto corretto e non silente, anche se la sentenza conferma l'ufficio: la valutazione delle spese tiene conto dell'operato processuale delle parti.
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