Sentenza del 02/12/2022 n. 51 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Residenza fiscale - Criteri per l'individuazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Determinare la residenza fiscale ai fini delle imposte sui redditi: applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 917/1986 (criteri nazionali: iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi del codice civile, maggioranza del periodo d'imposta) e rapporto con le convenzioni internazionali che prevedono criteri di collegamento e un criterio residuale basato sulla nazionalità in caso di soggiorno abituale in più Stati contraenti.
La decisione
Si afferma l'unicità della residenza fiscale: non è prevista dalle convenzioni internazionali una 'doppia residenza' con ripartizione paritaria della tassazione. Occorre individuare un'unica residenza fiscale applicando i criteri nazionali e, se rilevante, i criteri sequenziali della convenzione (es. permanenza di un'abitazione, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità come criterio residuale). In presenza di residenza attribuita all'Italia, i redditi prodotti all'estero possono essere tassati in Italia nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa interna e dalle convenzioni (esenzioni o crediti d'imposta).
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 917/1986 (TUIR)
"si considerano residenti in Italia le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o che hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile."
La norma individua i criteri nazionali principali per la residenza fiscale: iscrizione anagrafica, domicilio o residenza civilistica e la maggioranza del periodo d'imposta come requisito temporale per acquisire la qualifica di residente fiscale.
Convenzioni internazionali (criterio residuale della nazionalità, ex modello OCSE e analoghi)
Le convenzioni stabiliscono criteri sequenziali per risolvere i casi di presenza in più Stati (permanent home/abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale) e prevedono la nazionalità come criterio residuale; esse escludono la concezione di una doppia residenza che comporti una spartizione paritaria della tassazione.
Massime di principio
- Valutare la residenza fiscale congiuntamente secondo i tre criteri nazionali: iscrizione anagrafica, domicilio e residenza civilistica; la maggioranza del periodo d'imposta è elemento determinante.
- Se il contribuente soggiorna abitualmente in più Stati con convenzione, applicare i criteri sequenziali della convenzione (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità come criterio residuale) per attribuire un'unica residenza fiscale.
- Non esiste una 'doppia residenza' che giustifichi una tassazione equamente ripartita tra gli Stati contraenti: bisogna individuare un unico Stato di residenza e quindi applicare le regole interne e convenzionali per evitare la doppia imposizione (es. esclusione o credito d'imposta).
- Documentare e conservare prove concrete (iscrizione anagrafica, contratto d'affitto o proprietà, luogo della famiglia, centro degli interessi economici e sociali, periodo di permanenza) per supportare la posizione sulla residenza fiscale.
- In caso di controversia tra Stati o con l'Amministrazione finanziaria, attivare le procedure previste dalle convenzioni (Mutual Agreement Procedure/consultazione tra autorità competenti) e, se necessario, i rimedi amministrativi o giudiziari interni.
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