Sentenza del 02/12/2022 n. 53 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
IMUP - Esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e l'immobile non è concesso in locazione - Requisiti cumulativi - Significato di impresa costruttrice e di immobile destinato alla vendita - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Disputa sull'applicabilità dell'esenzione IMUP prevista dal d.l. n. 102/2013 per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita: l'impresa sosteneva di avere diritto all'agevolazione per immobili non venduti; l'amministrazione contestava l'esistenza dei requisiti richiesti (soggettivo e oggettivo) necessari per fruire dell'esenzione.
La decisione
Il giudice ha stabilito che i requisiti per l'esenzione sono cumulativi. Occorre che il proprietario sia effettivamente l'impresa costruttrice (requisito soggettivo) e che l'immobile sia destinato alla vendita per tutta la durata dell'agevolazione (requisito oggettivo). La "destinazione alla vendita" è interpretata come inclusione del bene tra i beni-merce in magazzino e la sua contabilizzazione tra le rimanenze alla voce C.I.4) dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'art. 2424 c.c. Di conseguenza l'agevolazione non si applica ai fabbricati iscritti in bilancio come immobilizzazioni (acquistati o detenuti per essere gestiti, per ottenere reddito, o per essere venduti soltanto dopo interventi di manutenzione), né a immobili concessi in locazione.
Norme richiamate
d.l. n. 102 del 2013 (disposizioni sull'IMUP)
Introduce l'esenzione per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita fintanto che permane tale destinazione e se non sono concessi in locazione; interpretata come soggetta ai requisiti cumulativi soggettivo e oggettivo.
art. 2424 c.c.
Usato per definire contabilmente la "destinazione alla vendita": il fabbricato deve essere inscritto tra le rimanenze (voce C.I.4) nello Stato Patrimoniale) per qualificarsi come bene-merce destinat o alla vendita.
Regole IMUP/IMU (normativa tributaria locale)
La disciplina fiscale locale deve essere interpretata in linea con il d.l. 102/2013: l'agevolazione è limitata ai casi che soddisfano entrambi i requisiti; la qualificazione contabile è prova rilevante dello status di bene-merce.
Massime di principio
- L'agevolazione è subordinata al rispetto simultaneo del requisito soggettivo (proprietà/impresa costruttrice) e del requisito oggettivo (destinazione alla vendita): entrambi devono sussistere per tutta la durata dell'esenzione.
- La qualificazione contabile è determinante: un immobile destinato alla vendita deve essere contabilizzato come rimanenza (voce C.I.4) nello Stato Patrimoniale ai sensi dell'art. 2424 c.c.; se è iscritto come immobilizzazione l'esenzione non si applica.
- La destinazione alla vendita non si desume solo da dichiarazioni di intento o piani aziendali: serve la concreta iscrizione tra i beni-merce e la relativa contabilità.
- La collocazione in bilancio come immobilizzazione, o la destinazione dell'immobile a reddito (locazione) o la sua vendita solo dopo interventi manutentivi non rientrano nell'agevolazione.
- Il cambiamento di destinazione (es. da bene-merce a immobilizzazione o concessione in locazione) interrompe il beneficio: l'agevolazione è condizionata al perdurare della destinazione alla vendita.
- Per situazioni analoghe, è consigliabile conservare e poter esibire documentazione contabile e amministrativa che dimostri l'iscrizione tra le rimanenze e la titolarità come impresa costruttrice per resistere a contestazioni dell'amministrazione fiscale.
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