Sentenza del 02/12/2022 n. 35521 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione di un avviso di accertamento ICI relativo al 2008: contestazione della presunta presentazione della dichiarazione ICI, doglianza per incompletezza dell'atto notificato (mancanza di una pagina con la tabella di calcolo), mancata motivazione dell'accertamento, contestazione dell'edificabilità delle aree e della corretta determinazione del valore venale
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato che il giudice del gravame ha correttamente ritenuto ininfluente l'assenza di una pagina del documento alla luce della precedente comunicazione del Comune con raccomandata contenente prospetti di calcolo; ha confermato la legittima desunzione dell'edificabilità dalle opere realizzate e la corretta utilizzazione delle delibere comunali sui valori venali come presunzioni; tutte le doglianze della ricorrente sono state respinte e sono state compensate le spese a suo carico
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
richiamata in relazione alle regole del processo tributario; contestazioni fondate su violazioni procedurali devono emergere chiaramente e non consentono il riesame del merito da parte della Corte di cassazione
art. 132 c.p.c.
norma richiamata nella valutazione dell'adeguatezza della motivazione delle decisioni giudiziarie; la Corte verifica che la motivazione non sia meramente apparente
L. n. 212 del 2000, art. 7
principio della tecnica del rinvio per relationem: non è sempre necessario allegare l'atto richiamato se i suoi elementi essenziali sono riprodotti o se il contribuente ha già integrale e legale conoscenza dell'atto richiamato
L. n. 241 del 1990, art. 3
principio dell'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo; valutazione della sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento alla luce degli atti e delle comunicazioni precedenti
Cost., artt. 24 e 97
richiamati i principi del diritto di difesa e del buon andamento/imparzialità dell'amministrazione nell'ambito del procedimento impositivo e della sua motivazione
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
criteri legislativi per la determinazione della base imponibile ICI; la valutazione del valore delle aree è stata ritenuta conforme a tali disposizioni
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
norme tecniche richiamate per la determinazione del valore venale delle aree; il giudice ha ritenuto corretta l'applicazione di tali criteri
art. 2729 c.c.
regola sulle presunzioni: la Corte valuta la corretta applicazione delle presunzioni in concreto; qui l'edificabilità è stata presunta dalla realizzazione di manufatti
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 59, comma 1, lett. n)
le delibere comunali che predeterminano i valori venali assumono funzione di presunzioni omogenee, analoghe a indicatori di mercato, e possono essere utilizzate anche per annualità anteriori
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
norma richiamata in tema di contributo unificato: la ricorrente poteva essere tenuta al versamento aggiuntivo se dovuto
Massime di principio
- La tecnica del rinvio per relationem consente all'amministrazione di richiamare atti non allegati purché gli elementi essenziali siano riprodotti nell'atto impugnato o il contribuente abbia già integrale conoscenza dell'atto richiamato: in tali casi l'assenza di allegati non determina automaticamente la nullità dell'accertamento
- La mancata comunicazione o la presunta incompletezza formale di parti dell'atto notificato deve essere tempestivamente e adeguatamente provata dal contribuente; senza prova certa la contestazione non è idonea a far dichiarare nullo l'atto
- L'edificabilità di un'area può essere legittimamente desunta, anche come presunzione, dall'effettiva attività costruttiva (opere iniziate o manufatti realizzati); per contrastare tale presunzione sono necessari elementi specifici e documentati che ne dimostrino l'inesistenza
- Le delibere comunali che predeterminano valori venali sono strumenti probatori di natura presuntiva e possono essere utilizzate dal giudice anche per periodi anteriori; tali presunzioni possono essere superate solo con informazioni specifiche e probatorie contrarie
- In sede di legittimità la Corte non sindaca nuovamente la valutazione di merito e delle prove già compiute dai giudici di merito salvo che emerga violazione di legge o vizio logico-giuridico della motivazione; molte censure che implicano un riesame del merito sono inammissibili
- Chi contesta l'atto per vizi formali o di motivazione deve indicare chiaramente la natura del vizio e, se possibile, fornire la prova che dimostri l'effettiva illegittimità; argomentazioni generiche o contraddittorie rischiano di essere respinte
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