Parere n. 1368/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, avverso provvedimento k10/806294/r concernente diniego della cittadinanza italiana;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della cittadinanza italiana per residenza, provvedimento k10/806294/r
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, dopo oltre dieci anni di residenza in Italia. Ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione. In particolare, ha sostenuto che la propria permanenza ultradecennale, l'attività lavorativa regolare, l'integrazione familiare e sociale e la condotta irreprensibile rendessero immotivato il diniego fondato su valutazioni di pericolosità e inaffidabilità sotto il profilo della sicurezza nazionale. Ha inoltre contestato il carattere pressoché prestampato della motivazione, secondo cui l'esigenza di salvaguardia della sicurezza nazionale sarebbe preminente rispetto all'interesse dell'istante. Il Ministero ha rappresentato che la concessione della cittadinanza per residenza implica un'ampia valutazione discrezionale e che gli elementi ostativi erano contenuti in atti classificati riservati, sottratti alla conoscenza del privato.
Il parere
Dopo un precedente parere interlocutorio, con il quale la Sezione aveva richiesto al Ministero dell'Interno una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria e sulla reale classificazione dei documenti riservati, l'Amministrazione ha trasmesso la documentazione richiesta in plico sigillato. Nel merito, la Sezione ha ritenuto che il diniego rientrasse nell'ampia discrezionalità amministrativa riconosciuta in materia di concessione della cittadinanza per residenza e che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, anche elementi meramente indiziari possano giustificare la valutazione di incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato. Le informazioni utilizzate dall'Amministrazione provenivano dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, erano di fonte ufficiale ed erano state raccolte e vagliate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali; il Collegio non ha quindi ravvisato ragioni per dubitarne dell'attendibilità. Il ricorso è stato rigettato e l'istanza cautelare è stata dichiarata assorbita.
Osservazioni
Discrezionalità nella concessione della cittadinanza
La concessione della cittadinanza italiana per residenza non è subordinata soltanto alla verifica dei requisiti formali, quali il periodo minimo di permanenza, l'occupazione e il reddito, ma comporta un'ampia valutazione discrezionale dell'interesse dello Stato.
Sicurezza dello Stato ed elementi indiziari
In materia di sicurezza nazionale, anche elementi meramente indiziari possono legittimare una conclusione di incompatibilità del riconoscimento della cittadinanza con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
Informazioni provenienti dagli organismi di sicurezza
Le informazioni provenienti da organismi pubblici preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, aventi fonte ufficiale e raccolte e vagliate nell'esercizio delle funzioni istituzionali, sono state ritenute attendibili dal Collegio.
Documenti classificati riservati
La Sezione ha acquisito una nota ministeriale sintetica sugli elementi istruttori e sulla classificazione dei documenti, trasmessa con modalità idonee a preservarne la riservatezza, così da poter definire il ricorso pur senza divulgare gli atti al ricorrente.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
istanza di acquisto della cittadinanza italiana dopo dieci anni di residenza
La sussistenza del periodo decennale di residenza costituisce un presupposto normativo dell'istanza, ma non esaurisce la valutazione amministrativa necessaria per la concessione della cittadinanza.
art. 6, comma 1, lett. c), legge n. 91/1992
incompatibilità del riconoscimento con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato
La tutela della sicurezza dello Stato può fondare il diniego della cittadinanza anche sulla base di elementi meramente indiziari, nell'ambito della valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 2, comma 1, lett. d), decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415
documenti recanti elementi la cui conoscenza può pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali
Gli atti classificati riservati riconducibili alla sicurezza dello Stato sono sottratti all'accesso quando la loro conoscenza possa pregiudicare la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il parere è reso nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; il testo non richiama espressamente la disposizione.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana per residenza costituisce esercizio di potere ampiamente discrezionale e non si esaurisce nella verifica dei requisiti formali relativi alla durata della residenza, all'occupazione o al reddito.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, la salvaguardia della sicurezza dello Stato può prevalere sull'interesse individuale all'acquisto dello status civitatis quando emergano elementi incompatibili con tale interesse superiore.
- Ai fini del diniego della cittadinanza per ragioni di sicurezza nazionale, possono essere sufficienti anche elementi meramente indiziari, purché acquisiti e valutati dall'Amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- Le informazioni ufficiali provenienti dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato possono fondare la valutazione amministrativa di pericolosità o inaffidabilità, anche quando siano contenute in atti classificati riservati non ostensibili al privato.
- Quando gli elementi decisivi dell'istruttoria sono classificati e non divulgabili, il giudice può acquisire dall'Amministrazione una sintesi riservata degli elementi rilevanti e della corretta classificazione documentale, mediante modalità idonee a preservare la segretezza.
Diniego della cittadinanza italiana per ragioni di sicurezza nazionale
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona straniera contro il diniego dell'istanza di acquisto della cittadinanza italiana per residenza, adottato con provvedimento k10/806294/r. Il ricorso è stato rigettato dalla Sezione Prima del Consiglio di Stato, con assorbimento dell'istanza cautelare.
Premesse e richiesta di cittadinanza
Il ricorrente aveva presentato il 26 gennaio 2018, tramite la Prefettura competente, un'istanza ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, dopo avere maturato il periodo decennale di residenza previsto dalla legge.
Il diniego è stato impugnato sulla base della ritenuta integrazione nel territorio italiano, della regolare attività lavorativa, della presenza della famiglia e dell'asserita condotta irreprensibile mantenuta durante il periodo di permanenza.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992;
- eccesso di potere per travisamento dei fatti;
- illogicità manifesta;
- difetto di istruttoria;
- difetto di motivazione.
La censura principale riguardava il fondamento del diniego su valutazioni di pericolosità e inaffidabilità sotto il profilo della sicurezza nazionale. Il ricorrente ha contestato anche il carattere pressoché prestampato della motivazione, secondo cui la salvaguardia della sicurezza nazionale sarebbe preminente rispetto all'interesse individuale all'acquisto della cittadinanza.
Posizione del Ministero dell'Interno
Il Ministero ha sostenuto che la concessione della cittadinanza per residenza comporta un potere ampiamente discrezionale, non limitato alla verifica della durata della permanenza in Italia, dell'occupazione stabile o della sufficienza del reddito.
L'Amministrazione ha riferito che gli elementi ostativi erano emersi da atti classificati riservati, la cui conoscenza era sottratta alla disponibilità del privato. Ha richiamato l'art. 2, comma 1, lett. d), del decreto del Ministro dell'Interno 10 maggio 1994, n. 415, in materia di documenti sottratti all'accesso perché potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
Istruttoria disposta dalla Sezione
All'adunanza del 19 febbraio 2026 la Sezione non ha ritenuto di poter definire il merito per la mancanza di elementi istruttori sufficienti. Poiché il Ministero aveva fatto riferimento ad atti riservati, il Collegio ha richiesto una nota sintetica sugli elementi emersi nell'istruttoria e sulla reale classificazione dei documenti, disponendo modalità di trasmissione idonee a preservarne la riservatezza.
Il Ministero ha adempiuto all'incombente il 9 aprile 2026, trasmettendo alla Segreteria della Sezione un plico sigillato contenente la nota richiesta.
Valutazioni sulla discrezionalità amministrativa
La Sezione ha richiamato l'orientamento secondo cui, trattandosi di valutazioni di matrice ampiamente discrezionale, l'Amministrazione deve evitare di attribuire lo status di cittadino a chi non offra piene garanzie di rispettare i valori fondamentali della comunità statuale.
La verifica non è quindi limitata ai requisiti formali dell'istanza. Anche la maturazione del periodo decennale di residenza, l'integrazione sociale e familiare, l'attività lavorativa e l'assenza di condotte ritenute irregolari non impediscono il diniego quando emergano specifici elementi incompatibili con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
Sicurezza nazionale ed elementi indiziari
La Sezione ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992, anche elementi meramente indiziari possono legittimare la conclusione che il riconoscimento della cittadinanza sia incompatibile con il superiore interesse alla sicurezza dello Stato.
Nel caso concreto, le informazioni erano pervenute dagli organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, costituivano informazioni di fonte ufficiale ed erano state raccolte e vagliate da organismi pubblici nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Il Collegio ha ritenuto che sulla loro attendibilità non vi fosse ragionevolmente da dubitare.
Decisione finale
Per le ragioni indicate, il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere rigettato. L'istanza cautelare è stata assorbita, senza autonoma decisione favorevole al ricorrente.
La Sezione ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e l'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1350/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1351/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1352/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1354/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 ago 2026Parere n. 1355/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →