Cassazione Civile, Ordinanza n. 39079/2021 del 09/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di consulenza contabile conferito da una società a un'altra società. La committente ha convenuto in giudizio la consulente chiedendo l'accertamento dell'inadempimento del mandato e il risarcimento dei danni quantificati in 150.000 euro. Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento di 47.661 euro oltre accessori. La soccombente ha proposto appello, respinto dalla Corte d'appello. Con il ricorso per cassazione la società condannata ha articolato quattro motivi: i primi tre deducendo, in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; il terzo anche la violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.; il quarto la violazione dell'art. 112 c.p.c. Sempre secondo la Corte, i motivi erano in realtà tutti fattuali e miravano a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, impropria in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi, pur formalmente prospettati come vizi processuali e violazioni di norme sulla motivazione, tendevano in sostanza a sollecitare un terzo grado di merito, non consentito in cassazione. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della controricorrente e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come norma formale di deduzione del vizio, ma la Corte osserva che la doglianza era in realtà diretta a contestare fatti e valutazioni di merito, quindi non ammissibile in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La violazione è invocata dai motivi, ma la Corte ritiene che non vi fosse un reale vizio di motivazione denunciabile, bensì una critica fattuale alla ricostruzione dei giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La deduzione del vizio motivazionale non è stata ritenuta ammissibile perché il ricorso mirava sostanzialmente a un riesame del merito.
La censura è stata prospettata insieme ad altri vizi, ma la Corte la considera parte di una critica fattuale alla valutazione delle prove.
Invocato come violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma non idoneo a trasformare il ricorso in un nuovo giudizio sul merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le doglianze che, sotto l'apparente veste di violazioni processuali o motivazionali, chiedono una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili.
- La deduzione formale di vizi ex art. 360 c.p.c. non è sufficiente se il contenuto sostanziale delle censure è meramente fattuale e mira a sovvertire l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito.
- Le censure relative alla motivazione, alla valutazione delle prove o alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato devono confrontarsi con il reale contenuto della decisione impugnata; se servono solo a riproporre questioni di merito, il ricorso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese in favore della resistente e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
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