Sentenza n. 15956/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della volontà provvedimentale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di sottoporre a regime impositivo e all’imposta di cui all’art. 62 quater, comma 1 bis del D. lgs. 26/10/1995, n. 504 anche la vendita di prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina; - della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 104859 del 24/12/2014; - del Decreto Ministeriale 29.12.2014 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di Commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina”; - del provvedimento prot. 10152/RU del Vicedirettore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31.1.2017; - del provvedimento prot. 11038/RU del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 25.1.2018; - della cartella di pagamento n. 29320230034861028000 adottata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione – Provincia di Catania e conosciuta dalla ricorrente in data 22/11/2024 a seguito dell’accesso al proprio cassetto fiscale; - nonché, ove e per quanto occorra e di interesse: - della Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 0006615 del 20/01/2015; - del provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. 6045 /R.U. del 22/1/2016; - nonché di eventuali avvisi di accertamento e/o di pagamento ove adottati nei confronti della ricorrente; e di ogni loro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 2014-2018 che assoggettavano a imposizione i prodotti liquidi da inalazione anche senza nicotina, nonché la cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la pretesa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di assoggettare all’imposta prevista dall’art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. 504/1995 anche la vendita di prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide prive di nicotina. Ha chiesto l’annullamento degli atti generali adottati tra il 2014 e il 2018, dei relativi atti applicativi e della cartella di pagamento conosciuta il 22 novembre 2024. Il testo non riporta in dettaglio i singoli motivi di merito articolati nel ricorso. L’Amministrazione ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla cartella; il Collegio ha inoltre rilevato d’ufficio la tardività dell’impugnazione degli atti generali.
La decisione
Il TAR ha estromesso dal giudizio l’Agenzia delle Entrate, ritenendola estranea agli atti impugnati e alla controversia; ha invece respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, quale emittente della cartella. Ha dichiarato irricevibile per tardività l’impugnazione degli atti generali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottati tra il 2014 e il 2018: erano atti immediatamente lesivi e vincolanti per i successivi atti applicativi, mentre la contestazione investiva i presupposti stessi dell’imposizione; la notifica del ricorso nel 2024 ha quindi violato il termine dell’art. 29 c.p.a. Il TAR ha escluso la giurisdizione tributaria sull’azione di annullamento degli atti generali, poiché il giudice tributario può disapplicarli ma non annullarli con effetti erga omnes, potere riservato al giudice amministrativo. Ha invece dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa la domanda di annullamento della cartella, atto impositivo-esattivo tributario, indicando la possibilità di riassumere il giudizio davanti al giudice tributario ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. La tardività dell’azione amministrativa sugli atti presupposti non preclude al giudice tributario la loro eventuale disapplicazione nel giudizio contro la cartella. La società è stata condannata alle spese, liquidate in complessivi euro 3.000, oltre accessori di legge, in favore delle resistenti in solido, con attribuzione all’Avvocatura Generale dello Stato.
Norme richiamate
Rispetto a tali atti, adottati nel passato non propriamente recente (2014-2018), l’odierna impugnazione, proposta solamente nel 2024, si appalesa tardiva, per violazione del termine di cui all’art.29 cpa, posto che già al momento della loro adozione era evidente sia la statuizione nel merito dell’Agenzia che la cogenza immediata di tali atti, a contenuto generale, vincolanti i successivi atti applicativi (ad es., la cartella di pagamento): del resto, la contestazione della parte ricorrente si riferisce non alla concreta applicazione dell’imposta di cui trattasi, ma investe i presupposti stessi della pretesa.
Gli atti generali che stabiliscono in modo immediatamente cogente il regime impositivo e ne vincolano gli atti applicativi devono essere impugnati entro il termine di decadenza decorrente dalla loro conoscenza; non è possibile differire la contestazione dei loro presupposti al momento dell’impugnazione dell’atto applicativo.
art. 7, comma 5, d.lgs. 546/1992
Rispetto a tali atti, di natura generale, non può invece condividersi l’eccezione di difetto di giurisdizione del g.a. sollevata dalla difesa erariale (in favore del giudice tributario), in quanto, rispetto agli di natura generale, pure se in ambito tributario, il giudice tributario è provvisto del solo potere di disapplicazione, senza facoltà di procedere all’annullamento con effetti erga omnes, che resta un’opzione spettante in via esclusiva al g.a. (rif. art.7, co.5 d.lgs.n.542/92- cfr., quam multis, Cass. S.U., sentenza n.14936/2011);
Per gli atti generali in materia tributaria, il giudice tributario può disapplicare l’atto nel giudizio di propria competenza, ma non annullarlo con effetti erga omnes; la domanda di annullamento dell’atto generale appartiene alla giurisdizione amministrativa.
l’inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, quanto alla domanda relativa all’annullamento della cartella di pagamento, salva la possibilità di riassunzione presso il giudice tributario ex art.11, co.2 cpa
Dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa alla cartella tributaria, la parte può riassumere il giudizio davanti al giudice tributario secondo la disciplina della translatio iudicii.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art.35, co.1, lett. a) del codice del processo amministrativo, per tardività della notifica, quanto agli atti di natura generale costituenti il presupposto della pretesa impositiva di cui trattasi;
La tardiva notificazione del ricorso contro gli atti generali comporta l’irricevibilità della relativa domanda.
Massime di principio
- Gli atti amministrativi generali che fissano un regime impositivo in modo immediatamente cogente e vincolano i successivi atti applicativi sono autonomamente lesivi e devono essere impugnati nel termine decadenziale; la successiva impugnazione dell’atto applicativo non riapre il termine per contestare i presupposti dell’imposizione.
- La giurisdizione amministrativa comprende la domanda di annullamento con effetti erga omnes di un atto generale, anche se adottato in materia tributaria, poiché il giudice tributario dispone soltanto del potere di disapplicazione dell’atto nel giudizio tributario.
- La domanda di annullamento di una cartella di pagamento, quale atto impositivo-esattivo di natura tributaria, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario; dichiarato il difetto di giurisdizione amministrativa, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice munito di giurisdizione.
- La tardività dell’impugnazione amministrativa dell’atto generale presupposto non impedisce al giudice tributario, adito contro l’atto impositivo-applicativo, di disapplicare l’atto generale, ove ne ricorrano i presupposti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 4535/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7484/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7485/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 7486/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
- Sentenza · 12 ott 2026Sentenza n. 171/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →