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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12241/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Le due società, già creditrici ammesse al passivo di un fallimento dichiarato nel 2007, avevano domandato alla Corte d'appello l'equa riparazione per l'irragionevole durata della procedura fallimentare. Il consigliere delegato aveva accolto la domanda, riconoscendo a una società l'indennizzo pari all'importo ammesso al passivo e all'altra euro 3.200. Il Ministero aveva proposto opposizione e la Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, negando l'indennizzo. Le ricorrenti hanno censurato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che l'irrisorietà della pretesa non può essere affermata in modo avulso dalle condizioni personali ed economiche delle parti e che la Corte d'appello aveva male applicato la norma rispetto alla giurisprudenza CEDU e costituzionale; 2) nullità del decreto per violazione degli artt. 115 e 135 c.p.c., per mancata specificazione della soglia di irrisorietà; 3) violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001, perché la Corte d'appello aveva valorizzato una pretesa 'consapevolezza' del creditore chirografario della mancata soddisfazione nel fallimento, elemento non previsto dalla legge come causa di rigetto; 4) violazione delle norme sulle spese. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi, assorbito il quarto, affermando che la nozione di irrisorietà va valutata secondo criteri oggettivi e soggettivi coerenti con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, e che nel caso concreto i crediti ammessi al passivo non erano di per sé valori irrisori. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto e ha deciso nel merito riconoscendo l'equa riparazione già liquidata nel decreto monocratico, oltre alle spese di opposizione e di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, dichiarando assorbito il quarto, ha cassato il decreto della Corte d'appello di Napoli e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato il Ministero della giustizia a pagare alle due società l'indennizzo per equa riparazione nella misura già riconosciuta nel decreto monocratico, oltre interessi dalla domanda. Ha inoltre condannato il Ministero alla rifusione delle spese del giudizio di opposizione e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario. La ratio è che la Corte d'appello aveva erroneamente applicato la presunzione di insussistenza del pregiudizio ex art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, trascurando i criteri elaborati dalla giurisprudenza CEDU sulla nozione di pretesa irrisoria e sul rilievo delle condizioni economiche del richiedente.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. 24 marzo 2001, n. 89

    La presunzione di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata opera solo se la pretesa è realmente irrisoria; la valutazione richiede un parametro oggettivo sul valore della lite e uno soggettivo sulle condizioni della parte, in coerenza con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    La legge Pinto costituisce rimedio interno che deve essere interpretato in modo conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte di Strasburgo sulla ragionevole durata del processo e sulla nozione di danno/svantaggio significativo.

  • art. 1 del primo Protocollo addizionale alla CEDU

    Richiamato quale parametro convenzionale evocato dalle ricorrenti in relazione alla tutela del credito di natura patrimoniale.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalle ricorrenti come parametro costituzionale di ragionevole durata e giusto processo.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato come norma di chiusura che impone l'interpretazione convenzionalmente orientata della disciplina interna.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato come norma violata per l'asserita mancata considerazione o motivazione sui fatti rilevanti.

  • art. 135 c.p.c.

    Invocato nel secondo motivo in relazione alla nullità del decreto per difetto di motivazione o specificazione dei presupposti decisori.

  • art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89

    La domanda di equa riparazione non può essere rigettata sulla base di presupposti estranei alla disciplina positiva, come una generica consapevolezza del creditore della possibile insoddisfazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, poi assorbito dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 2, comma 2, d.m. n. 55/2014

    Richiamato ai fini della liquidazione delle spese processuali.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata decisa nel merito dalla Cassazione perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, l'irrisorietà della pretesa va valutata congiuntamente secondo un criterio oggettivo, relativo al valore della lite, e un criterio soggettivo, relativo alle condizioni della parte.
  • La nozione di 'pretesa irrisoria' dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001 deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza consolidata della Corte EDU sul criterio del 'danno/svantaggio significativo', senza introdurre presupposti ulteriori non previsti dalla legge.
  • Le condizioni personali ed economiche del richiedente non servono a negare tutela a chi sia economicamente forte, ma a restituire rilevanza a importi in astratto modesti quando, per quella specifica parte, non siano bagatellari.
  • La domanda di equa riparazione non può essere respinta facendo leva su una generica consapevolezza del creditore circa il rischio di mancata soddisfazione del credito, se tale elemento non è previsto dalla disciplina positiva come causa di esclusione dell'indennizzo.
  • Quando la causa è matura e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il provvedimento impugnato e decidere nel merito riconoscendo direttamente l'indennizzo spettante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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