Cassazione Penale, Ordinanza n. 03315/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentato furto. Il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la tesi difensiva secondo cui l'intervento sull'autovettura era finalizzato a una riparazione. Il secondo motivo lamentava la mancanza di una valida condizione di procedibilità, contestando l'idoneità della querela. Il terzo motivo censurava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62 n. 4 c.p., il diniego delle attenuanti generiche e la mancata esclusione della recidiva, oltre al trattamento sanzionatorio complessivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e meramente reiterativo delle doglianze già proposte in appello, non correlato in modo adeguato alle ragioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, poiché la querela conteneva sia l'espressa richiesta di punizione sia la richiesta ex art. 408 c.p.p., indice della volontà punitiva. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo: l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa per l'assenza di un danno lievissimo; il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da adeguata motivazione su elementi personali e fattuali; la censura sulla recidiva era comunque generica e la Corte d'appello aveva correttamente qualificato la recidiva come specifica. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la mera reiterazione delle doglianze di merito non è sufficiente.
la richiesta della persona offesa formulata in querela, funzionale all'opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione, è stata valorizzata come indice della volontà punitiva e quindi della validità della querela.
l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità presuppone che il danno sia lievissimo; non è riconoscibile quando il valore del bene non sia irrisorio.
la recidiva specifica è stata ritenuta correttamente qualificata dalla Corte d'appello, anche alla luce dell'estinzione di uno dei reati considerati dal giudice di primo grado.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La necessaria correlazione tra motivi di ricorso e ragioni della decisione impugnata costituisce requisito essenziale dell'impugnazione di legittimità.
- Ai fini della validità della querela, può rilevare la presenza, nell'atto, non solo della richiesta di punizione ma anche di una richiesta compatibile con la volontà di perseguire penalmente l'autore del fatto.
- L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità richiede un pregiudizio effettivamente lievissimo; non basta che il danno sia semplicemente contenuto o non elevato.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica elementi decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente ogni elemento favorevole allegato dalle parti.
- La censura sulla recidiva deve essere specifica; in mancanza, non può essere utilmente coltivata in cassazione.
Come è indicizzato
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