Cassazione Penale, Ordinanza n. 36618/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia, emessa quale giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati definiti con nove sentenze di condanna. I precedenti riguardavano, secondo il testo, vari furti, false generalità, uso indebito di carta di credito, guida senza patente e rapina, commessi in diverse località del Veneto tra il 2006 e il 2020. La difesa ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che ricorressero i presupposti della continuazione: omogeneità di molti reati, vicinanza spazio-temporale tra gli episodi, identità del modus operandi e compatibilità di alcuni furti con una programmazione unitaria originaria; ha inoltre contestato che alcuni fatti fossero meramente occasionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, da un lato, che l'ordinanza impugnata avesse correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite sulla continuazione, escludendo la prova di una programmazione originaria unica sin dal primo reato del 2006 rispetto alle numerose condotte successive del 2017-2020, caratterizzate da non omogeneità, diversa compartecipazione di soggetti e modalità indicative dell'occasionalità; dall'altro, ha osservato che il ricorso era anche generico perché non indicava elementi ulteriori idonei a dimostrare il disegno criminoso unitario, limitandosi a valorizzare l'omogeneità di alcuni reati e una pretesa contiguità spazio-temporale. Ne è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Norma implicita dell'istituto della continuazione, applicata per escludere il riconoscimento del medesimo disegno criminoso in assenza di prova della programmazione unitaria originaria.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per giustificare l'applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva solo quando non emerga che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Richiamata come precedente di legittimità sui criteri per accertare la continuazione, in particolare sulla necessità di verificare la plausibilità della programmazione originaria e non la mera omogeneità dei reati.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione non basta l'omogeneità astratta dei reati o la mera contiguità territoriale: occorre la prova di una programmazione unitaria originaria, plausibile e coerente con tutte le condotte considerate.
- La distanza temporale significativa tra il primo reato e i successivi può essere indice ostativo alla continuazione quando si accompagni a eterogeneità delle condotte, diversa dinamica commissiva e impiego non stabile degli stessi concorrenti.
- La ripetizione di reati analoghi nel tempo, specie se con modalità occasionali, può integrare una mera abitualità criminosa o scelta di vita delittuosa, non un unico disegno criminoso.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso contro il diniego della continuazione è inammissibile se si limita a riproporre affermazioni generiche sull'omogeneità dei fatti senza indicare specifici elementi fattuali idonei a fondare il disegno unitario.
- In caso di inammissibilità del ricorso per colpa della parte, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
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