Cassazione Civile, Ordinanza n. 27305/2025 del 13/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2004 con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori Irpef, Irap e Iva a carico di una società, ritenendo non congrui i ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, mentre la commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della società, ritenendo che le sue giustificazioni fossero idonee a spiegare lo scostamento tra ricavi dichiarati e valori elaborati dal sistema Ge.Ri.Co., valorizzando la natura astratta dello studio di settore e la necessità di adattarlo alla concreta realtà aziendale. Con un unico motivo di ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 62-bis del d.l. n. 331 del 1993 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto fondate le giustificazioni della contribuente senza prova documentale e avesse trascurato plurimi elementi indicativi della fondatezza dell’accertamento, quali l’incongruenza reiterata dei ricavi, anomalie nei dati dichiarati, negli adempimenti fiscali e nella redditività dell’impresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, la ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha osservato che la CTR aveva applicato correttamente i principi in materia di studi di settore: questi costituiscono presunzioni semplici che richiedono il contraddittorio endoprocedimentale; il contribuente può fornire, con qualunque mezzo, elementi giustificativi dello scostamento; il giudice di merito può liberamente valutare sia l’applicabilità dello standard al caso concreto sia la controprova offerta dalla parte. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva ritenuto adeguate le specifiche circostanze addotte dalla società, tra cui l’attività effettivamente svolta, la mancanza di commesse per la crisi e la giacenza di materiali in magazzino. Il ricorso è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell’intimata.
Norme richiamate
art. 62-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331 conv. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
gli studi di settore sono strumenti di ricostruzione statistica della normale redditività e operano come presunzioni semplici da verificare in concreto nel contraddittorio con il contribuente
l’onere di provare le circostanze giustificative dello scostamento grava sul contribuente, il quale può farlo con ogni mezzo, anche presuntivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la dedotta violazione di legge non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove
art. 13 comma
non applicato per la prenotazione a debito del contributo unificato della pubblica amministrazione soccombente; la formulazione del testo è troncata e il numero del comma non è determinabile con certezza
Massime di principio
- L’accertamento standardizzato fondato sugli studi di settore ha natura di presunzione semplice e non può essere sorretto dal solo scostamento dai parametri statistici: occorre verificare l’applicabilità concreta dello standard al caso specifico.
- Nel contraddittorio endoprocedimentale il contribuente può dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, l’esistenza di circostanze che giustificano lo scostamento; l’Ufficio deve prendere posizione sulle contestazioni e motivare anche sull’inapplicabilità delle osservazioni difensive.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, delle prove e dell’attendibilità degli elementi fattuali.
- Il giudice tributario conserva il potere di valutare liberamente sia la fondatezza dello standard applicato sia la controprova del contribuente, senza essere vincolato alle sole difese svolte nella fase amministrativa.
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