Cassazione Penale, Ordinanza n. 06451/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 12/06/2024. Il primo motivo censura il giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 c.p., sostenendo l'erroneità del bilanciamento; la Corte di cassazione rileva però che la doglianza è priva di specificità e comunque manifestamente infondata, perché il bilanciamento tra circostanze è valutazione discrezionale di merito sindacabile solo se priva di motivazione o manifestamente illogica, e perché l'art. 69, quarto comma, c.p. vieta la prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Il secondo motivo contesta la motivazione del provvedimento impugnato, ma viene ritenuto del tutto generico e privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non consente di individuare i reali profili di censura.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Le censure sul bilanciamento ex art. 69 c.p. sono ritenute non scrutinabili perché attinenti a valutazione discrezionale di merito, sorretta da motivazione non manifestamente illogica, oltre che incompatibili con il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p. Il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità ex art. 581 c.p.p.
Norme richiamate
il giudizio di comparazione tra circostanze è affidato al merito; inoltre opera il divieto di prevalenza delle attenuanti sull'aggravante recidivante di cui all'art. 99, quarto comma, c.p.
aggravante rispetto alla quale l'art. 69, quarto comma, c.p. preclude la prevalenza delle circostanze attenuanti
i motivi di ricorso devono essere specifici; la genericità o l'apparenza della censura comportano inammissibilità
art. 10713 del 25/02/2010, Sez. U, Contaldo
richiamata per il principio secondo cui il giudizio di bilanciamento tra circostanze, se adeguatamente motivato e non manifestamente illogico, non è sindacabile in cassazione
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce valutazione discrezionale tipica del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non sia frutto di arbitrio o manifesta illogicità.
- La deduzione di errori nel bilanciamento delle circostanze deve confrontarsi con il dato normativo applicabile, compreso il divieto legale di prevalenza previsto dall'art. 69, quarto comma, c.p. in relazione ad alcune aggravanti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono essere specifici in senso intrinseco ed estrinseco: devono indicare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della censura e misurarsi con la motivazione della decisione impugnata.
- Una censura meramente generica o non correlata alla motivazione della sentenza impugnata è inammissibile perché non consente al giudice di legittimità di esercitare un controllo effettivo.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende secondo la disciplina applicabile.
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