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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20777/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Quattro medici, dopo aver conseguito diverse specializzazioni mediche in periodi compresi tra il 1984 e il 1994, avevano chiesto al giudice il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per la frequenza dei corsi di specializzazione, assumendo che lo Stato avesse tardivamente recepito le direttive comunitarie in materia. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che le specializzazioni conseguite non rientrassero negli elenchi di cui alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto, rilevando soprattutto che gli appellanti non avevano tempestivamente allegato né provato l’equipollenza delle specializzazioni rispetto a quelle previste in almeno due Stati membri e che, per alcune specializzazioni, il richiamo al d.m. 31 ottobre 1991 era comunque tardivo o non decisivo. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto la violazione delle direttive CEE, del d.lgs. n. 257/1991, del d.m. 31 ottobre 1991 e di varie ulteriori fonti normative, sostenendo che le loro specializzazioni dovessero ritenersi comprese o equipollenti rispetto a quelle tutelate e che, quindi, spettasse la remunerazione/riparazione del danno; in particolare, il primo motivo riguardava la specializzazione in medicina legale del primo ricorrente, il secondo le specializzazioni degli altri ricorrenti, inclusa pediatria preventiva e puericultura e criminologia clinica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale aveva fondato il rigetto sulla mancata tempestiva allegazione e prova dell’equipollenza delle specializzazioni rispetto a quelle previste dalle direttive, fatto costitutivo della domanda. La Cassazione ha richiamato il principio, affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il successivo inserimento di una specializzazione nel d.m. 31 ottobre 1991 non è sufficiente a fondare il diritto al risarcimento se non è provata l’equipollenza concreta con le specializzazioni indicate nelle direttive. Ha inoltre osservato, in via di raffronto, che la giurisprudenza precedente era già contraria al riconoscimento per le specializzazioni in discussione. Conseguentemente ha condannato solidalmente i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma richiamata per il rito introduttivo davanti al Tribunale

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazione di legge e nullità processuali

  • direttive CEE 75/362/CEE e 75/363/CEE

    costituiscono il parametro europeo per individuare le specializzazioni mediche che danno titolo al diritto alla remunerazione o al risarcimento per tardivo recepimento

  • direttiva CEE 82/76/CEE

    richiamata come integrazione del quadro normativo europeo sulle specializzazioni mediche

  • direttiva 93/16/CE

    richiamata nel secondo motivo quale fonte europea ulteriore sul regime delle specializzazioni mediche

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    atto di recepimento nazionale richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto alla remunerazione degli specializzandi

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato per sostenere la rilevanza di successivi decreti ministeriali nell’individuazione delle specializzazioni

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    norma invocata nel primo motivo come base del diritto alla remunerazione

  • d.m. 31 ottobre 1991

    richiamato dai ricorrenti come atto che avrebbe ricompreso/equiparato alcune specializzazioni; la Corte precisa però che il suo successivo inserimento non basta se manca la prova dell’equipollenza

  • d.m. 27 luglio 1990

    richiamato nel secondo motivo come indice dell’equipollenza della specializzazione in pediatria preventiva e puericultura

  • d.P.R. n. 162 del 1982

    richiamato nel secondo motivo nel quadro normativo sulle specializzazioni

  • d.m. 10 marzo 1983

    richiamato nel secondo motivo nel quadro normativo sulle specializzazioni

  • d.m. 30 gennaio 1998

    richiamato nel secondo motivo nel quadro normativo sulle specializzazioni

  • art. 99 c.p.c.

    invocato per il principio di domanda e la correlazione tra allegazione e decisione

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato come parametro del contraddittorio

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato nel motivo come norma sul litisconsorzio necessario, senza sviluppo decisivo nella motivazione

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per asserita ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato dalle Sezioni Unite per chiarire che la genericità dell’allegazione può determinare nullità della citazione solo in certi casi

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale in cassazione utilizzato per la trattazione

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione

  • art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    utilizzato per aumentare il compenso base in presenza di più soccombenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi di responsabilità dello Stato per tardivo recepimento delle direttive sulle specializzazioni mediche, il diritto alla remunerazione/risarcimento spetta solo se la specializzazione frequentata rientra negli elenchi normativi applicabili oppure se l’interessato provi in concreto l’equipollenza con quelle previste dalle direttive.
  • L’inserimento successivo di una specializzazione in un decreto ministeriale non è, da solo, sufficiente a fondare il diritto al risarcimento se il corso è stato frequentato in un periodo anteriore e manca la prova dell’equipollenza sostanziale con le specializzazioni comunitarie.
  • Quando la domanda si fonda su un fatto costitutivo specifico, l’attore deve allegarlo tempestivamente e, se il convenuto lo contesta specificamente, deve anche provarlo; la genericità dell’allegazione non esonera dall’onere probatorio.
  • In tema di specializzazioni mediche non contemplate espressamente dagli elenchi comunitari, l’equipollenza non può presumersi ma deve risultare da prova concreta riferita al contenuto del corso e al suo confronto con quelli previsti in almeno due Stati membri.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inidoneo se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fonda sulla mancanza di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizioneResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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