Cassazione Penale, Sentenza n. 5865/2024 del 09/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione per presunta errata applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.): l'imputato contestava la sussistenza del reato di estorsione per mancanza di costrizione, sostenendo che la sua condotta fosse invece un artificio o raggiro integrante il reato di truffa. Il Procuratore Generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.lgs. 137/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivo ripetitivo e manifestamente infondato. Ha richiamato la presenza di una "doppia conforme" (sentenze di primo grado e appello concordi) e confermato la valutazione della Corte d'Appello: la condotta integra estorsione continuata ai danni di due suore, poiché le vittime, per evitare la perdita del trattamento economico INPS, hanno pagato gli importi richiesti, trovandosi nell'alternativa di subire il danno o di subire lo spossessamento voluto dall'agente. La Corte ha anche rilevato l'irrilevanza dell'effettiva realizzabilità del danno minacciato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Il motivo di impugnazione era fondato su presunta errata applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto il motivo ripetitivo e manifestamente infondato, perciò ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso.
art. 23, comma 8, d.lgs. 137/2020
Norma richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento di cassazione; il ricorso è stato trattato con tale modalità.
art. 640 cod. pen. (comma 2, n.2)
La Corte ha distinto tra truffa aggravata e estorsione richiamando i criteri interpretativi di questa disposizione: la truffa si verifica quando il danno è prospettato come possibile e la vittima agisce in errore; l'estorsione quando è prospettato un pericolo reale attribuibile all'agente che coarta la volontà della vittima.
Consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione per irrogare euro 3.000.
Massime di principio
- Distinzione estorsione vs truffa: prevale l'analisi del contenuto della minaccia/illusione. Se la vittima è posta nell'alternativa di subire un danno reale attribuibile all'agente o di perdere un bene/trattamento e paga per evitarlo, si configura estorsione; se invece è indotta in errore da un inganno senza costrizione, si configura truffa.
- L'effettiva realizzabilità del danno minacciato è irrilevante: conta l'effetto sulla volontà della vittima e la percezione di un pericolo riconducibile all'agente.
- Quando vi è una 'doppia conforme' (pronunce di primo grado e appello coerenti e adeguatamente motivate), la Corte di Cassazione è meno incline ad accogliere il ricorso; il ricorrente deve indicare vizi specifici e nuovi profili di illegittimità non già affrontati e risolti in sede di merito.
- Ricorsi basati su motivi ripetitivi o già esaminati rischiano di essere dichiarati inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni (cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella prospettazione del ricorso.
- Per sostenere l'esistenza di estorsione, è importante documentare il nesso causale tra la minaccia/condotta dell'agente e la decisione della vittima di pagare (messaggi, richieste esplicite, prova che il pagamento ha evitato il danno paventato).
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