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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05139/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, somma ritenuta equa in ragione delle questioni dedotte.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dal testo emerge che il motivo dedotto riguardava l'accertamento della responsabilità, prospettando un travisamento della prova. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza era inammissibile perché non era stata dedotta nei motivi di appello; in appello erano state devolute soltanto questioni relative all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e al trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità era stata dedotta in appello, ma il ricorso non poteva estendere il thema decidendum a un nuovo motivo non devoluto in precedenza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione la doglianza che introduca per la prima volta una questione non devoluta con i motivi di appello, quando non sia stata previamente sottoposta al giudice di merito.
  • Il vizio di travisamento della prova non può essere utilmente dedotto se il relativo tema non è stato oggetto dei motivi di appello, salvo che il ricorso si confronti con il perimetro devolutivo già definito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, determinata in concreto in relazione alle questioni trattate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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