Cassazione Penale, Sentenza n. 8862/2025 del 03/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Trovato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Catania con tre motivi principali: (1) omissione di pronuncia di non luogo a procedere per difetto di querela relativamente al reato di furto (capo M), deducendo che la modifica normativa introdotta dal d.lgs. n.150/2022 rendeva il reato procedibile a querela e che la querela non era stata presentata entro il termine; (2) errore nella determinazione del periodo di indulto già fruito dall'imputato, a fronte di incongruenze e annotazioni del casellario giudiziario (cumulo, esecuzione per custodia cautelare e annotazioni di pena residua), e contestazione della valutazione della Corte d'appello che rimandava eventuali rettifiche alla fase esecutiva; (3) mancata detrazione, nella rideterminazione della pena, dei periodi di indulto già concessi per sentenze anteriori (Tribunale di Termini Imerese n.283/05 e Tribunale di Catania n.1348/07) che erano state unificate a titolo di continuazione con il capo M.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo con riferimento alle questioni relative all'applicazione dell'indulto (motivi 2 e 3) e infondato il primo motivo. In particolare: (i) il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato perché, dopo un annullamento limitato all'aspetto sanzionatorio disposto dalla Corte di cassazione, la dichiarazione di responsabilità penale è divenuta irrevocabile e le modifiche successive al regime di procedibilità (passaggio a procedibilità a querela) non incidono sulla responsabilità già accertata; (ii) i secondo e terzo motivi sono stati ritenuti fondati perché la Corte d'appello non ha chiarito e motivato la corretta quantificazione dell'indulto già fruito dall'imputato e non ha detratto i periodi di indulto già concessi per le precedenti condanne ora incorporate nella continuazione, limitandosi a rinviare eventuali correzioni alla fase esecutiva. Per questi profili la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente alla parte relativa all'applicazione dell'indulto e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello per nuovi accertamenti e per fornire motivazione puntuale sulla quantificazione e detrazione dei periodi di indulto.
Norme richiamate
legge n. 241 del 2006 (indulto)
Norma che prevede la concessione dell'indulto; la Corte ha valutato la corretta applicazione e la quantificazione del beneficio in sede di cognizione, ritenendo che il giudice della cognizione non possa limitarsi a delegare la quantificazione al giudice dell'esecuzione
Ha modificato il regime di procedibilità di taluni reati (tra cui l'art. 624 cod. pen.), introdurre la procedibilità a querela; la Corte ha però stabilito che tale mutamento non può incidere sulla responsabilità già dichiarata irrevocabile in seguito a annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio
codice penale, art. 624 (furto)
Fattispecie di reato coinvolta (capo M); la questione di procedibilità a querela sollevata dal ricorrente è stata ritenuta irrilevante rispetto al giudicato formatosi sulle parti non annullate
Norma collegata ai furti aggravati contestati; citata nei motivi di impugnazione ma non decisiva rispetto alla questione di indulto trattata dalla Cassazione
codice penale, art. 110 e art. 61 n.5
Riferimenti alla partecipazione nel reato e alle circostanze che hanno inciso sulla determinazione della pena complessiva
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) c) e e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge, vizio di motivazione); la Corte ha valutato separatamente l'ammissibilità e il merito dei motivi
codice di procedura penale, artt. 120, 124, 129, 336, 339, 340
Norme processuali richiamate dal ricorrente e utili al quadro procedurale dell'impugnazione; la Corte le ha esaminate nel contesto dell'analisi dei motivi (in particolare riguardo alla procedibilità e all'istruzione)
codice di procedura penale, art. 673
Richiamato in giurisprudenza citata: modifica legislativa che renda il reato procedibile a querela non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi di tale articolo quando la modifica è intervenuta dopo il passaggio in giudicato parziale
codice di procedura penale, art. 630
Richiamato in dottrina/giurisprudenza: la sopravvenuta procedibilità a querela non costituisce "prova nuova" ai fini della revisione quando la modifica è successiva al giudicato
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, l'accertamento della responsabilità e la qualificazione dei fatti non annullati acquistano efficacia di cosa giudicata e non vengono rimessi in discussione da modifiche legislative sopravvenute riguardanti la procedibilità
- La sopravvenuta trasformazione di un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela non determina automaticamente la declaratoria di non luogo a procedere né la revoca della condanna quando la responsabilità è già stata dichiarata irrevocabilmente per le parti non oggetto di annullamento
- Il giudice della cognizione che deve rideterminare la pena e applicare l'indulto è tenuto a quantificare concretamente e motivare l'estinzione dei segmenti di pena a seguito dell'indulto; non può semplicemente rinviare tale quantificazione al giudice dell'esecuzione
- In presenza di incongruenze o annotazioni contrastanti nel casellario giudiziario (cumuli, pene eseguite, residui), la Corte deve compiere accertamenti istruttori e fornire motivazione sulla corretta individuazione dei periodi già estinti dall'indulto prima di determinare la pena residua
- Quando più condanne sono state unificate in un unico reato continuato, occorre valutare se e in quale misura i provvedimenti di indulto relativi alle condanne antecedenti tengono conto della successiva rideterminazione e operare le necessarie detrazioni nella quantificazione della pena residua
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