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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13206/2026 del 10/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata, legale rappresentante di una società, era stata condannata in primo grado per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in relazione alla dichiarazione IVA e imposte sui redditi per l'anno 2014. La Corte d'appello di Brescia aveva solo parzialmente riformato la decisione, assolvendo limitatamente all'utilizzo delle fatture n. 4 e n. 28 e rideterminando la pena per le residue fatture. Con il primo motivo la difesa deduceva vizio di motivazione e censurava il rigetto dell'istanza di acquisizione di ulteriore documentazione, sostenendo che la Corte avrebbe dovuto disporre d'ufficio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3, c.p.p.; secondo la ricorrente, l'esame della documentazione avrebbe condotto all'assoluzione anche per le altre fatture contestate, o comunque avrebbe ingenerato un dubbio sull'effettività delle prestazioni. Con il secondo motivo si lamentava l'omessa motivazione sulla determinazione della pena, ritenuta ridotta di un solo mese rispetto al primo grado senza esplicitazione del calcolo, e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle valutazioni di merito, e ha osservato che il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato sia sul diniego di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale sia sulla responsabilità, valorizzando plurimi indici della fittizietà delle fatture e dell'inesistenza soggettiva delle operazioni. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il trattamento sanzionatorio era sorretto da motivazione logica e congrua, che la pena era prossima al minimo edittale e che il diniego delle attenuanti generiche risultava già motivato in modo esaustivo nei gradi di merito. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    La norma è richiamata come titolo del reato contestato: dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, con finalità di evasione di imposte sui redditi e IVA.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta solo quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; il diniego può essere motivato anche implicitamente dalla struttura argomentativa della decisione di merito.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    La graduazione della pena, la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità o motivazione insufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa lettura del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e richiede che il giudice non ritenga possibile decidere allo stato degli atti; se il giudice dispone di elementi ritenuti sufficienti per affermare la responsabilità, il diniego può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
  • In materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la responsabilità può essere desunta da plurimi indici sintomatici della fittizietà delle operazioni, quali genericità delle fatture, assenza di contratti e riscontri documentali, costituzione recente e inconsistenza operativa dei fornitori, sproporzione dei corrispettivi e incremento ingiustificato dei costi.
  • La determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche rientrano nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito; quando la pena è prossima al minimo edittale, è sufficiente una motivazione sintetica di congruità, non essendo necessaria una confutazione analitica di ogni deduzione difensiva.
  • La censura di omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa quantificazione della pena senza evidenziare vizi logici o giuridici della decisione.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della provaOnere della prova

Testo integrale

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