Cassazione Penale, Ordinanza n. 05493/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. Ha quindi confermato la condanna dell'imputato per il reato contestato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice d'appello)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per la violazione dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. Il ricorso si è concentrato esclusivamente sulla dedotta improcedibilità dell'azione penale per intervenuta decorrenza del termine di improcedibilità previsto dall'art. 344-bis c.p.p. nel giudizio di appello. La Corte ha rilevato che, poiché alla data di entrata in vigore della legge n. 134 del 2021 gli atti erano già pervenuti al giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 590 c.p.p., si applicano congiuntamente i commi 4 e 5 dell'art. 2 della medesima legge, con decorrenza del termine dal 19 ottobre 2021 e termine biennale/tre anni per l'appello. Da ciò ha tratto la manifesta infondatezza della censura, non avendo il ricorrente offerto elementi idonei a sovvertire tale soluzione interpretativa.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; la Corte non ne discute il merito, ma prende atto della responsabilità già accertata
disciplina il termine di improcedibilità dell'azione penale nei giudizi di impugnazione; nel caso concreto la Corte esclude che tale termine fosse decorso in appello
art. 2, commi 4 e 5, legge 27 settembre 2021, n. 134
i commi vanno applicati congiuntamente quando, alla data di entrata in vigore della riforma, gli atti siano già pervenuti al giudice dell'impugnazione; il termine per la definizione decorre dal 19 ottobre 2021 e per l'appello è di tre anni
richiamato per individuare il momento in cui gli atti sono trasmessi al giudice dell'impugnazione, condizione rilevante per l'applicazione della disciplina transitoria
Sez. 5, n. 4272 del 07/12/2021, dep. 2022, Cammarota
precedente richiamato a supporto del principio sulla decorrenza del termine di improcedibilità in presenza di atti già pervenuti al giudice dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando, all'entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, gli atti dell'impugnazione siano già pervenuti al giudice, la disciplina transitoria dell'art. 2, commi 4 e 5, si applica congiuntamente e il termine di improcedibilità decorre dal 19 ottobre 2021.
- Nel giudizio di appello, in tale ipotesi, il termine per la definizione dell'impugnazione è elevato a tre anni.
- La deduzione difensiva fondata sull'improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. è manifestamente infondata se il termine non risulta effettivamente decorso secondo la disciplina transitoria applicabile.
- In cassazione, una censura che non offra elementi nuovi o specifici per superare il consolidato assetto interpretativo sulla decorrenza del termine transitorio può essere dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza.
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