Cassazione Penale, Ordinanza n. 26987/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari che aveva confermato la sua responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso ha censurato l'affermazione di responsabilità, ma le doglianze miravano in sostanza a una diversa valutazione del compendio probatorio e a una rilettura alternativa delle fonti di prova, oltre a riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le censure sulla responsabilità ex art. 337 c.p. erano dirette a ottenere una nuova valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità, e che i motivi erano sostanzialmente ripetitivi di doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni giuridicamente corrette dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
individua il reato oggetto di contestazione, per il quale la Corte di merito aveva già illustrato gli elementi integrativi della fattispecie; il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni previste dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la motivazione di merito chiedendo una rivalutazione o una rilettura alternativa delle prove, poiché tale attività è estranea al sindacato di legittimità.
- È inammissibile il ricorso che riproponga doglianze già esaminate e disattese dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette, senza individuare reali vizi di legittimità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, trovano applicazione le conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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