Cassazione Civile, Ordinanza n. 36639/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla caduta di una pedone su una strada comunale interessata da lavori di scavo e manutenzione: la persona offesa aveva riportato una frattura al gomito con postumi permanenti e chiedeva il risarcimento dei danni. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto responsabile la cooperativa esecutrice dei lavori; in appello la decisione è stata riformata, affermando invece la responsabilità del Comune quale custode della strada. Il Comune ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. Con i primi motivi ha denunciato ultrapetizione e violazione degli artt. 105 e 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente pronunciato sulla propria responsabilità in mancanza di una specifica domanda nei suoi confronti, e soprattutto che avesse erroneamente escluso l'estensione automatica della domanda attorea alla società intervenuta volontariamente, la quale aveva dichiarato di essere l'esecutrice dei lavori e la responsabile della custodia del cantiere. La società resistente ha proposto anche ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondati il primo, secondo e quinto motivo sotto il profilo della falsa applicazione delle norme processuali sull'intervento volontario e sull'estensione automatica della domanda al terzo intervenuto litisconsortemente. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva confuso la posizione del terzo chiamato in garanzia con quella del terzo intervenuto volontariamente, e che, una volta intervenuto il terzo assumendo di essere il soggetto responsabile, la domanda originaria doveva intendersi automaticamente estesa nei suoi confronti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia applicando il principio indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito.
Norme richiamate
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni proposte, ma nel caso del terzo intervenuto volontariamente litisconsortile la domanda originaria si intende automaticamente estesa se egli si assume come soggetto passivamente legittimato.
L'intervento volontario riguarda il processo; se il terzo interviene in posizione litisconsortile e dichiara di essere il soggetto contro cui la pretesa è diretta, diventa parte del processo e la domanda può ritenersi estesa nei suoi confronti anche senza espressa istanza.
La Corte d'appello aveva applicato la responsabilità da cosa in custodia alla vicenda, ma la Cassazione non entra nel merito della sua operatività, limitandosi a censurare l'erronea individuazione del destinatario della domanda e della responsabilità.
Il ricorrente ha riportato nel ricorso gli atti rilevanti dell'intervento volontario per consentire il controllo della Corte.
art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri invocati per le censure di violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
Richiamato solo nel catalogo dei motivi assorbiti, senza decisione specifica sulla sua applicazione.
Richiamato solo nel catalogo dei motivi assorbiti, senza decisione specifica sulla sua applicazione.
Richiamato solo nel catalogo dei motivi assorbiti, senza decisione specifica sulla sua applicazione.
Richiamati solo nei motivi assorbiti, in tema di valutazione delle prove.
artt. 10, 11, 12, 20 L. n. 109 del 1994
Richiamati solo nei motivi assorbiti, senza specifica statuizione della Corte di cassazione.
Richiamato solo nel motivo relativo alle spese, poi assorbito.
Richiamato solo nel motivo relativo alla motivazione della sentenza, poi assorbito.
Massime di principio
- L'intervento volontario litisconsortile del terzo che affermi di essere il vero soggetto passivamente legittimato determina l'estensione automatica della domanda originaria nei suoi confronti, anche in mancanza di espressa domanda dell'attore.
- Nel decidere sulla responsabilità, il giudice deve distinguere con precisione la posizione del terzo chiamato in garanzia da quella del terzo intervenuto autonomamente: le due figure non sono sovrapponibili e producono effetti processuali diversi.
- La pronuncia di merito è censurabile per violazione dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice escluda o includa un soggetto nel perimetro della domanda in modo incoerente con la sua effettiva posizione processuale e con le deduzioni da esso stesso svolte.
- Quando la cassazione accoglie il motivo che attiene a un vizio processuale decisivo sull'individuazione della parte contro cui è rivolta la pretesa, restano assorbite le ulteriori censure di merito e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36551/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36552/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36553/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36554/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36555/2021 del 25/11/2021
- ordinanza_civile · 25 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36556/2021 del 25/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →