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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13386/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. I motivi riguardavano il giudizio di responsabilità e la ritenuta recidiva. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano, da un lato, meramente riproduttive di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito e, dall'altro, generiche, poiché non indicavano elementi specifici idonei a scardinare la decisione impugnata; in sostanza, il ricorso mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Indicato come base della condanna confermata in appello; la Corte non entra nel merito della configurabilità del reato, limitandosi a rilevare che le doglianze sul punto sono generiche e reiterative.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato implicitamente per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che riproducono censure già esaminate e motivate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la ratio della decisione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La doglianza è generica quando non indica elementi concreti e autosufficienti idonei a incrinare il ragionamento decisorio della sentenza impugnata.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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