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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34112/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della commissione regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, in data 4 novembre 2006, di una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR relative agli anni 1991 e 1992, riferite a un contribuente residente in zona colpita dal sisma del 1990 e rientrante tra i soggetti beneficiari della sospensione/rateazione dei termini fiscali prevista dalla normativa emergenziale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo tempestiva la riscossione in base all’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, come coordinato con la disciplina sopravvenuta sulla notifica delle cartelle. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 138 l. n. 388/2000 e dell’art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005, oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando la ritenuta tempestività della cartella; il secondo e il terzo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice di appello non aveva esaminato specifiche censure già mosse alla cartella. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, affermando che la rateazione prevista dall’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000 non proroga il termine di decadenza per l’emissione/notifica dell’atto di riscossione e che la disciplina del d.l. n. 106/2005 si applica anche ai tributi dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990; poiché alla data rilevante l’Amministrazione era già decaduta dal potere di riscossione, la cartella notificata nel 2006 era tardiva.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione di imposte dei contribuenti interessati da eventi sismici e da normative emergenziali, la previsione di rateazione o sospensione dei termini non comporta automaticamente la proroga del termine decadenziale per l’emissione o la notifica della cartella di pagamento.
  • Le norme sopravvenute sulla decadenza della riscossione si applicano anche ai crediti tributari relativi a contribuenti agevolati da discipline speciali, salvo che la legge disponga espressamente una diversa proroga del potere impositivo.
  • Se, al momento rilevante, l’Amministrazione finanziaria era già decaduta dal potere di riscossione, una successiva disciplina di regolarizzazione non può far rivivere obbligazioni già non più azionabili.
  • Quando il motivo di ricorso che investe la legittimità sostanziale dell’atto è fondato e consente la decisione nel merito, le ulteriori censure restano assorbite.
  • In cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito sulla pretesa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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