Cassazione Civile, Ordinanza n. 34112/2022 del 18/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato la sentenza della commissione regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente contro la cartella di pagamento. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica, in data 4 novembre 2006, di una cartella di pagamento per IRPEF e ILOR relative agli anni 1991 e 1992, riferite a un contribuente residente in zona colpita dal sisma del 1990 e rientrante tra i soggetti beneficiari della sospensione/rateazione dei termini fiscali prevista dalla normativa emergenziale. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma la commissione regionale aveva riformato la decisione ritenendo tempestiva la riscossione in base all’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000, come coordinato con la disciplina sopravvenuta sulla notifica delle cartelle. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: il primo per violazione e falsa applicazione dell’art. 138 l. n. 388/2000 e dell’art. 1, comma 5-bis, lett. c), d.l. n. 106/2005, oltre a omesso esame di fatto decisivo, contestando la ritenuta tempestività della cartella; il secondo e il terzo per violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo che il giudice di appello non aveva esaminato specifiche censure già mosse alla cartella. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti gli altri, affermando che la rateazione prevista dall’art. 138, comma 3, l. n. 388/2000 non proroga il termine di decadenza per l’emissione/notifica dell’atto di riscossione e che la disciplina del d.l. n. 106/2005 si applica anche ai tributi dei contribuenti colpiti dal sisma del 1990; poiché alla data rilevante l’Amministrazione era già decaduta dal potere di riscossione, la cartella notificata nel 2006 era tardiva.
Norme richiamate
art. 138, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
La norma, nel consentire una ampia rateazione dei tributi dovuti dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990, non proroga il termine entro cui l’atto impositivo deve essere emesso o la riscossione deve essere azionata.
art. 1, comma 5-bis, lett. c), D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
La disciplina sulla decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento si applica anche ai tributi dovuti dai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990.
È richiamato dal ricorrente per denunciare l’omessa pronuncia sulle specifiche censure mosse alla cartella, ma il motivo resta assorbito per l’accoglimento del primo motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
Sono i parametri del sindacato di legittimità invocati per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
È richiamato solo per affermare la tempestività del ricorso per cassazione proposto entro il termine lungo vigente ratione temporis.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 9, comma 178, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Richiamato come parte del quadro normativo della regolarizzazione delle posizioni tributarie dei soggetti colpiti dal sisma.
art. 5-ter D.L. n. 106 del 2005
È richiamato come disposizione cui la giurisprudenza ha attribuito efficacia retroattiva, rilevante per escludere la legittimità della riscossione tardiva.
Massime di principio
- In materia di riscossione di imposte dei contribuenti interessati da eventi sismici e da normative emergenziali, la previsione di rateazione o sospensione dei termini non comporta automaticamente la proroga del termine decadenziale per l’emissione o la notifica della cartella di pagamento.
- Le norme sopravvenute sulla decadenza della riscossione si applicano anche ai crediti tributari relativi a contribuenti agevolati da discipline speciali, salvo che la legge disponga espressamente una diversa proroga del potere impositivo.
- Se, al momento rilevante, l’Amministrazione finanziaria era già decaduta dal potere di riscossione, una successiva disciplina di regolarizzazione non può far rivivere obbligazioni già non più azionabili.
- Quando il motivo di ricorso che investe la legittimità sostanziale dell’atto è fondato e consente la decisione nel merito, le ulteriori censure restano assorbite.
- In cassazione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito sulla pretesa tributaria.
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