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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01454/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario confinante)

La controversia

La controversia di merito riguardava una domanda volta a ottenere la demolizione di opere edilizie realizzate dal vicino, ritenute lesive della disciplina sulle distanze tra costruzioni, con richiesta anche di rimessione in pristino e risarcimento dei danni. La Corte di appello di Napoli aveva confermato il rigetto della domanda. In cassazione la parte soccombente ha proposto un ricorso articolato in quattro motivi, ma la Corte non è entrata nell'esame di merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c.: il ricorrente aveva dato atto della notificazione della sentenza impugnata, ma non aveva depositato la copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione, né tale documento risultava nel fascicolo della controparte. Poiché tra pubblicazione della sentenza e notificazione del ricorso era decorso un intervallo superiore al termine breve, non operava l'eccezione giurisprudenziale che consente di prescindere dal deposito della copia notificata.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione per violazione dell'art. 369 c.p.c., rilevando che mancava il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione. Ha escluso che la mancata eccezione del controricorrente potesse sanare il vizio, trattandosi di improcedibilità rilevabile d'ufficio. Ha inoltre negato applicabilità del principio che esonera dal deposito della copia notificata solo quando il ricorso sia notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità del ricorso per cassazione, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relativa relazione di notificazione quando la sentenza sia stata notificata e il termine breve sia rilevante

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    consente il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente nei casi previsti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/02

    costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • Cass. Sez. U. 10648/17

    richiamata per affermare che, in mancanza del deposito della copia notificata, non è possibile desumere aliunde il rispetto del termine breve quando il documento non sia presente nel fascicolo della controparte

  • Cass. 3466/20

    il ricorso per cassazione è improcedibile se il ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza, non deposita - nei termini di cui all'art. 369, comma 1, c.p.c. - anche la relazione di notificazione della stessa, né il vizio, rilevabile d'ufficio, è sanabile dalla non contestazione da parte del controricorrente

    la mancata eccezione della controparte non sana il vizio di improcedibilità, che resta rilevabile d'ufficio

  • Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019

    richiamata come precedente che limita l'esonero dal deposito della copia notificata al caso di intervallo inferiore al termine breve tra pubblicazione e notificazione del ricorso

  • Cass. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013

    richiamata nello stesso senso: l'esenzione dalle formalità di deposito opera solo se il ricorso è notificato entro il termine breve dalla pubblicazione della sentenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, se la sentenza impugnata è stata notificata, il ricorrente deve depositarne la copia autentica munita della relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata eccezione del controricorrente.
  • L'eccezione giurisprudenziale che consente di non depositare la copia notificata opera solo quando il ricorso per cassazione sia stato notificato entro il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza; se l'intervallo è maggiore, il deposito resta necessario.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, il giudizio di legittimità si chiude senza esame dei motivi di merito, con conseguente regolazione delle spese secondo soccombenza e possibile raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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