Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09467/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasceva dal rapporto tra una società e un ragioniere incaricato della gestione della contabilità e dell'amministrazione del personale. La società aveva consegnato al professionista somme da destinare al pagamento dei tributi dovuti all'erario per il periodo 2013-2017; secondo la società, tali importi non erano stati versati all'Agenzia delle Entrate nei tempi dovuti, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi e oneri di riscossione coattiva. Il Tribunale aveva condannato il professionista al risarcimento del danno patrimoniale e aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale per competenze professionali e restituzioni. Il professionista aveva appellato deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale, omesso esame della documentazione e erroneo rigetto delle istanze istruttorie. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In Cassazione il professionista aveva proposto tre motivi contro la sentenza d'appello, ma nelle more del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti e il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso, formalmente valida ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e della sua accettazione da parte del controricorrente. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c., senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa regolazione consentita dalla disciplina applicabile.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.