Cassazione Civile, Ordinanza n. 09467/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasceva dal rapporto tra una società e un ragioniere incaricato della gestione della contabilità e dell'amministrazione del personale. La società aveva consegnato al professionista somme da destinare al pagamento dei tributi dovuti all'erario per il periodo 2013-2017; secondo la società, tali importi non erano stati versati all'Agenzia delle Entrate nei tempi dovuti, con conseguente aggravio di sanzioni, interessi e oneri di riscossione coattiva. Il Tribunale aveva condannato il professionista al risarcimento del danno patrimoniale e aveva rigettato la sua domanda riconvenzionale per competenze professionali e restituzioni. Il professionista aveva appellato deducendo, tra l'altro, incompetenza territoriale, omesso esame della documentazione e erroneo rigetto delle istanze istruttorie. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione. In Cassazione il professionista aveva proposto tre motivi contro la sentenza d'appello, ma nelle more del giudizio è intervenuto un accordo tra le parti e il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rinuncia al ricorso, formalmente valida ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c., e della sua accettazione da parte del controricorrente. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del processo di cassazione ex art. 391, comma 1, c.p.c., senza pronuncia sulle spese. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, richiamando il principio secondo cui l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso impedisce l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è processualmente efficace se sottoscritta dai procuratori delle parti muniti del relativo potere.
La rinuncia al ricorso, una volta accettata, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
L'estinzione del giudizio esclude l'obbligo della parte impugnante di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza decisione sul merito.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa regolazione consentita dalla disciplina applicabile.
- L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non accolta.
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