Cassazione Penale, Sentenza n. 13270/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che cumulava all'ergastolo l'isolamento diurno per mesi sei ai sensi dell'art. 72, comma secondo, cod. pen. e ne contesta l'entità. Il primo motivo deduce che, al momento della irrevocabilità della condanna all'ergastolo, la pena residua per il reato associativo (art. 416-bis) era inferiore a cinque anni a causa del periodo di presofferto e dunque l'isolamento non sarebbe dovuto applicarsi. Il secondo motivo censura la durata dell'isolamento, ritenuta superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione e senza corretta applicazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che tutti i reati erano stati commessi prima dell'inizio della detenzione (detenzione ininterrotta dal 4 dicembre 2021) e, pertanto, l'esecuzione delle pene è unica e va aggiornata/cumulata sul titolo già in esecuzione; non si configura un 'nuovo' cumulo che giustifichi la detrazione del solo presofferto dalla parte temporanea. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 72, comma secondo, le pene temporanee complessive eccedenti cinque anni si trasformano in isolamento diurno e l'ordinanza che ha cumulato l'isolamento diurno (mesi sei) è fondata. Quanto alla durata, il giudice dell'esecuzione ha motivato adeguatamente richiamando la gravità dei reati, l'allarme sociale e l'inserimento del condannato in contesti mafiosi; pertanto la fissazione in misura superiore al minimo edittale è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L'art. 72, comma secondo, è interpretato nel senso che, quando pene detentive temporanee concorrenti con l'ergastolo superano complessivamente la soglia dei cinque anni, tali pene si convertono in isolamento diurno aggiuntivo all'ergastolo; il cumulo deve considerare l'intera pena temporanea risultante dal provvedimento di cumulo quando i reati sono antecedenti all'inizio della detenzione
L'art. 133 detta i criteri per la determinazione della durata delle pene accessorie o aggiuntive (qui l'isolamento diurno); il giudice deve motivare la scelta ponderando gravità del fatto, personalità del condannato, finalità rieducative e di prevenzione
L'art. 80 conferma l'applicabilità delle norme sul cumulo e sull'esecuzione concorrente anche quando si debbano eseguire più sentenze o decreti contro la stessa persona; la Corte lo usa per richiamare l'unicità del rapporto esecutivo per reati anteriori alla detenzione
Il criterio moderatore di cui all'art. 78 è applicabile nell'adeguamento del cumulo quando le condanne riguardano fatti anteriori all'inizio della detenzione, evitando penalizzazioni arbitrarie nell'esecuzione
Articolo richiamato per il computo della custodia subita: ai fini dell'esecuzione la decorrenza della pena si calcola dal primo momento di privazione della libertà per reati confluiti nel cumulo
Norma sul periodo minimo per l'accesso ai benefici (liberazione condizionale): la Corte sottolinea che il computo corretto del periodo di espiazione influisce sul percorso per l'accesso ai benefici, motivando l'interpretazione restrittiva richiesta dalla regola del cumulo unico
Norma processuale che consente la condanna alle spese del giudizio di cassazione; applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- Se tutte le condanne attengono a fatti commessi prima dell'inizio della detenzione, l'esecuzione delle pene è unica: il cumulo va adeguato sul titolo già in esecuzione e non si considera un "nuovo" cumulo che escluda i criteri moderatori
- Per la conversione in isolamento diurno ai sensi dell'art. 72 comma 2 conta la somma delle pene temporanee concorrenti risultanti dal cumulo totale; non è determinante che, considerata singolarmente, una pena temporanea sia risultata inferiore a cinque anni dopo detrazioni di presofferto
- Il punto iniziale dell'espiazione della pena va computato dal primo momento di privazione della libertà relativa a uno qualunque dei reati confluiti nel cumulo; il presofferto può influire sul decorso della pena e sull'accesso ai benefici ma non necessariamente per escludere la conversione in isolamento quando i reati sono anteriori alla detenzione
- Nella fissazione della durata dell'isolamento diurno il giudice deve applicare i criteri dell'art. 133 c.p. e motivare specificamente la scelta con riferimento alla gravità dei fatti, alla personalità dell'imputato e agli scopi rieducativi e di prevenzione
- L'eventuale novità rilevante ai fini di un diverso trattamento esecutivo si verifica soltanto se i nuovi reati sono commessi durante l'espiazione della pena o dopo la definizione dell'esecuzione; in tal caso si procede a un ulteriore cumulo comprensivo della parte non ancora espiata
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