Cassazione Civile, Ordinanza n. 41685/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un’azione revocatoria proposta dalla curatela di un fallimento per ottenere la declaratoria di inefficacia di una serie di compravendite immobiliari: una prima vendita intervenuta anni prima del fallimento tra la società poi fallita e la società ricorrente, una seconda vendita dalla ricorrente a un’altra società e un successivo trasferimento a terzi. In primo grado il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dei primi due contratti. La società acquirente ha proposto appello e poi ricorso per cassazione deducendo: 1) la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, perché eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. senza prova dell’effettivo ricevimento della raccomandata informativa; 2) la violazione dell’art. 66 l. fall. e dell’art. 2901 c.c., sostenendo che mancava la prova dell’eventus damni, della consapevolezza del pregiudizio e del consilium fraudis, e che la decisione si era fondata su mere presunzioni; 3) la violazione delle norme sulla revocatoria e sull’onere della prova quanto alla mala fede della subacquirente. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione, ritenendo rituale la notifica, sussistenti i presupposti della revocatoria e provata la mala fede della subacquirente. In cassazione è stato ritenuto fondato solo il primo motivo, perché la notifica ex art. 140 c.p.c. richiede anche la prova del ricevimento della raccomandata informativa e tale prova non risultava dagli atti; ciò ha comportato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo e, di riflesso, dell’intero giudizio di primo grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Vallo della Lucania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda sulla nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado: per la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non basta la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre anche la prova del suo ricevimento; in mancanza, e non essendosi costituita la parte intimata nel giudizio di legittimità, la nullità travolge l’intero giudizio di primo grado.
Norme richiamate
Richiamato come base dell’azione revocatoria ordinaria proposta dal curatore per ottenere l’inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli ai creditori.
art. 66 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamato quale norma che consente al curatore di esperire l’azione revocatoria ordinaria nell’interesse della massa dei creditori.
Per la notifica a destinatario irreperibile o non rinvenuto nel comune, la rituale perfezione richiede anche la prova del ricevimento della raccomandata informativa; la sola spedizione non basta.
Invocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di notificazione alla società.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica per mancanza delle formalità relative alla raccomandata informativa.
art. 2652, primo comma, n. 5 c.c.
Richiamato dalla Corte d’appello con riferimento agli effetti della trascrizione e alla tutela del terzo in buona fede.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la ripartizione dell’onere probatorio sui presupposti della revocatoria e sulla mala fede della subacquirente.
Indicato come mezzo di sanatoria della nullità della notificazione mediante rinnovazione.
Usato per disporre il rinvio al giudice di primo grado a seguito della cassazione per nullità del processo.
Richiamato nel rigettare l’eccezione di inammissibilità legata al deposito delle attestazioni di conformità entro il termine previsto per la decisione.
Massime di principio
- La notificazione dell’atto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. non si perfeziona validamente per il destinatario con la sola spedizione della raccomandata informativa: è necessario dimostrarne anche il ricevimento, oppure che siano decorsi i termini previsti dalla disciplina applicabile, altrimenti la notifica è nulla.
- La nullità della notificazione dell’atto introduttivo, ove non sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione della notifica, travolge l’intero giudizio di primo grado.
- Nelle azioni revocatorie promosse dal curatore fallimentare possono essere rilevanti sia i presupposti dell’eventus damni sia la prova della consapevolezza del pregiudizio e, nei confronti del subacquirente, della mala fede, ma tali questioni restano assorbite quando il processo è viziato in radice dalla nullità della vocatio in ius.
- Ai fini della validità delle produzioni in cassazione, le attestazioni di conformità possono essere depositate fino al termine ultimo per la produzione documentale coincidente con la data dell’adunanza fissata per la decisione.
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